La FLC di Firenze ha ricevuto segnalazioni che in talune Istituzioni Scolastiche i documenti presentati al protocollo non vengono immediatamente acquisiti, in quanto il Dirigente Scolastico si riserva di valutare l’ammissibilità degli stessi.

Questa O.S. fa presente che tale comportamento è illegittimo, perché in contrasto con quanto contenuto nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L’art. 52 del citato DPR prevede che il sistema di gestione dei documenti deve garantire «la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita», e all’art. 53 detta disposizioni relative alle modalità con cui deve essere effettuata la registrazione, prevedendo che il numero di protocollo del documento e la registrazione sia generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile. Inoltre al comma 5 dispone che «Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici».

Pertanto la registrazione di protocollo deve essere immediata per tutti i documenti cartacei, le comunicazioni arrivate e inviate tramite e-mail, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, in quanto attesta, anche con effetto giuridico, l’invio o la ricezione.

Nonostante i nostri passati interventi sul tema, anche quest’anno ci vengono segnalate pratiche relative all’assegnazione delle ore di Attività Alternative all’IRC che risultano illegittime, perché non conformi alle norme vigenti.

Le scriventi Oo. Ss. ritengono opportuno richiamare alcuni atti emanati dall’Amministrazione Scolastica e dal MEF, avvertendo che attiveranno concrete azioni a tutela dei diritti dei lavoratori, laddove venissero prese decisioni in contrasto con le norme.

La Nota dell’USR Toscana n. 13528 del 2 novembre 2010, come anche la Nota USR Piemonte n.13316 del 13/09/2022, riepilogano in dettaglio le operazioni da effettuare, a loro volta derivanti dalle disposizioni, tutt’ora vigenti, della C. M. 316 del 28/10/1987.

La copertura delle ore di alternativa deve essere assicurata prioritariamente con:

a) docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo (NB: a seguito della riforma degli ordinamenti del 2009 non esistono più situazioni di docenti che devono completare l’orario di cattedra)

b) docenti con incarico a T.I. o a T.D. dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti (art. 22.4 legge finanziaria n. 448/01); in questo caso i D.S. dovranno aver cura di scegliere i docenti di “alternativa” tra quelli che non insegnano nella classe degli alunni interessati;

c) in caso di impossibilità a provvedere con l’utilizzo del personale già in servizio, le ore di attività alternative saranno attribuite a supplenti temporanei, con nomina fino al 30 giugno;

I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative vengono gestite direttamente dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze su specifici capitoli di spesa e, pertanto, non gravano sul bilancio dell’Istituzione Scolastica. A tal proposito si veda la nota n. 26482 del 7 marzo 2011, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 con prot. n. 1670.

Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell’Economia e Finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica. La nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non potranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

Infine ricordiamo che le ore di potenziamento non sono in alcun modo ore “a completamento” o “a disposizione”, per cui non possono essere utilizzate per materia alternativa e che quanto qui previsto per l'attività didattica alternativa si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell'IRC riguardi lo studio o attività individuali con l’assistenza di personale docente (in questo caso senza obbligo di partecipazione ai consigli di classe/operazioni di scrutinio).

Ciò è stato chiaramente sottolineato dal MIUR fin dal settembre 2016 (nota 2852 del 5/9) e ribadito ogni anno nella circolare sugli organici; si veda da ultimo la nota 14603 del 12 aprile 2022, nella quale si ribadisce che: le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

Le scriventi Oo.Ss. ritengono utile ricordare le norme che regolano il diritto di sciopero nella scuola, visto che già sono state indette astensioni dal lavoro nel comparto Istruzione e ricerca e visto che gli anni scorsi è capitato che siano state emanate disposizioni illegittime, in quanto non conformi alla L. 146/90 e successive modificazioni.

La legge n.146 del 1990 ha introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione legislativa dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali allo scopo di«contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati» (art.1, comma 2). In base a questa legge – e per quanto attiene al campo di nostro interesse – servizi essenziali sono alcune attività ben determinate, che si svolgono in particolari momenti dell’anno o in particolari istituzioni scolastiche (art. 1, comma 2, lettera d).

Per contemperare le diverse esigenze di cui sopra, l’individuazione delle prestazioni essenziali è stata affidata all’autoregolamentazione delle Oo.Ss. e alla contrattazione collettiva nazionale, la quale le ha sancite in un apposito Accordo, allegato al CCNL1998/2001 e successivamente validato dalla Commissione di Garanzia, in attuazione della Legge 146/90, art. 2.1. (Nell’agosto 2001 venne preparata anche un’ulteriore intesa in materia, ma poiché non è mai stata sottoscritta definitivamente, essa non è operante). In base a tale Accordo vengono individuati:

  • le prestazioni indispensabili, da assicurare al fine di garantire i servizi essenziali;
  • i contingenti di personale, per assicurare le suddette prestazioni. Ne consegue che il contingente di personale va istituito esclusivamente nei casi indicati dall’accordo di cui sopra: non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o nei vari plessi, e pertanto per tali fini è esclusa la possibilità di formare unilateralmente un contingente da parte del Dirigente Scolastico.

Particolare attenzione è stata riservata al personale ATA o educativo, per il quale è stato sottoscritto presso il MIUR in data 8/10/99 un Accordo Integrativo nazionale, con lo scopo di definire i criteri generali per determinare il contingente di personale da prevedere in caso di sciopero. A seguito di questo ultimo accordo la Contrattazione Integrativa d’istituto è chiamata a definire i criteri per individuare il personale che deve far parte del contingente di ogni singola scuola. Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali all’art. 23 comma 9, lettera b del CCNL 2018: questo articolo prevede che con la contrattazione vengano stabiliti quota e nominativi del personale per garantire la vigilanza agli ingressi e altre attività indifferibili.

Infine si ricorda che le citate norme prevedono che attraverso una circolare il Dirigente Scolastico possa chiedere a docenti e ATA chi intende aderire, specificando che la comunicazione è volontaria. In altri termini i lavoratori non sono tenuti a manifestare le loro intenzioni, né possono essere obbligati.

Infine le norme prevedono che la comunicazione alle famiglie vada fatta dal Dirigente 5 giorni prima dello sciopero, mentre il lavoratore non ha alcun dovere di avvisare le famiglie sul proprio comportamento il giorno dello sciopero.

In conclusione reputiamo fondamentale che il Dirigente Scolastico si attenga alle citate norme, per emanare disposizioni pienamente legittime e non trovarsi, in caso contrario, in una posizione che si può configurare come attività antisindacale.

Firenze, 16 settembre 2019

Paola Pisano (FLC Cgil), Claudio Gaudio (CISL Scuola), Cristiano Di Donna (UIL Scuola), Fabio Mancini (Snals), Silvana Boccara (Gilda)

L’USR Toscana ha pubblicato il protocollo d’intesa sulla somministrazione dei farmaci a scuola, al quale abbiamo partecipato insieme alle altre OO. SS. firmatarie, apportando un contributo prezioso.

Questi i punti principali che interessano il personale della scuola:

  • non obbligatorietà
  • totale volontarietà
  • diritto alla formazione specifica sui singoli casi
  • estrema precisione nella definizione del Piano terapeutico e di intervento
  • casistica limitata a situazioni in cui non siano richieste né competenze specialistiche né alcuna discrezionalità “tecnica” da parte del volontario che somministra

Di seguito il protocollo e la modulistica

Decreto USR

Modulistica medico

Modulistica famiglia

Verbale consegna farmaco

Piano Intervento Personalizzato

Intesa MIUR, USR Toscana, Federazione dei Medici

OGGETTO: soggetti sindacali legittimati a indire assemblee sindacali ai sensi del CCNL vigente.

A seguito della nota in oggetto, queste Oo.Ss. precisano quanto segue: le associazioni sindacali legittimate a indire assemblee per le quali i lavoratori possono usufruire delle 10 ore di permesso, ai sensi dell’art. 23 comma 3 lett. a del vigente CCNL 2016/18, sono:

a. singolarmente o congiuntamente una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca ai sensi del CCNQ del 04/12/2017.

b. esclusivamente quelle certificate come rappresentative, sulla base delle tabelle elaborate dall’ARAN a seguito del CCNQ 13 luglio 2016 e aggiornate dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 sindacali. Dalla lettura delle citate tabelle le Oo.Ss. rappresentative per il comparto scuola sono: CISL FSUR – FLC CGIL – Federazione UIL SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – Federazione GILDA UNAMS – ANIEF.

Pertanto si invitano i Dirigenti Scolastici a rispettare le citate norme e conseguentemente a concedere ore di permesso sindacale solo per le assemblee indette dai soggetti sindacali rappresentativi. .

P. Pisano C. Gaudio C. Di Donna F. Mancini S. Boccara

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