Nessun obbligo di presenza per i docenti

L’assemblea studentesca è stata introdotta dall’art. 43 del DPR n. 416/74 e successivamente confermata dal D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che, agli artt.12, 13 e 14, ha riproposto letteralmente le medesime norme contenute nel precedente decreto agli artt. 42, 43 e 44.

L’art. 12 del D. 297/94 prevede che “Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola”.

L’art. 13 comma 1 precisa che “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Al comma 6° del medesimo articolo è prevista la possibilità di svolgere, nei limiti di una al mese, sia l’assemblea di istituto fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, l’assemblea di istituto durante l’orario delle lezionI. Al comma 8 si dispone che “All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.

Già una precedente Circolare, la 312/79 prot. 3856 al paragrafo VI n. 2, in tema di presenza all’assemblea di istituto del preside e degli insegnanti, ribadendo quanto già previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 416/74 sulla possibilità di assistenza del preside o di un suo delegato e degli insegnanti che lo desiderino precisa che “...né il regolamento interno dell’istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all’assemblea, né tale divieto può essere posto dal regolamento dell’assemblea studentesca”. Inoltre il paragrafo XI (Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici), dopo aver previsto, per le scuole che non dispongono di locali sufficientemente capienti, la possibilità di utilizzare altri locali senza alcun onere a carico del bilancio della scuola, dispone che “In relazione al previsto obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell’assemblea […] si chiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti”.

Come si può vedere le norme citate non impongono ai docenti alcun obbligo di presenza alle assemblee di istituto degli studenti.

Ad avvalorare definitivamente questa tesi è intervenuta la sentenza del giudice del lavoro di Cagliari (n. 1179/2007): “la lettura dell’art. 13 D.Lgs n. 297/1994, in cui è confluito l’art. 43 del Dpr 416/1974, ed in particolare il comma VIII” […] evidenzia univocamente l’insussistenza di alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche.

Anche in relazione al tema della vigilanza sugli alunni minori non sussiste alcun dubbio: il dovere di vigilanza e la conseguente responsabilità dei docenti ex artt. 2048 codice civile e ART. 61 L.312/80 sono connessi allo svolgimento delle attività didattiche e/o delle altre attività ad essa strettamente correlate (es. visite guidate e viaggi di istruzione) contenute nel PTOF e deliberate dagli organi competenti. Le assemblee studentesche non sono annoverabili tra queste ultime: rappresentano un diritto soggettivo, come chiaramente indicato dal già citato art.12 D.lgs 297/94, e non sono in alcun modo di competenza degli organi deliberanti.

Rilevazione delle presenze degli alunni da parte del docente della prima ora

Nel 2003 è stata prodotta la nota Miur n. 4733/A3, con la quale il Ministero, investito del problema se le assemblee studentesche fossero da considerare utili ai fini del raggiungimento della soglia di validità dell'anno scolastico (200 giorni), nel chiarire in senso positivo la questione, affermò anche che “l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni”.

Sulla base di questa nota, in occasione delle assemblee studentesche i Dirigenti Scolastici impongono ai docenti in servizio la prima ora di essere presenti per effettuare la rilevazione delle presenze, all'inizio dell'orario consueto delle lezioni.

A parere di questa O. S. l'indicazione di rilevare le presenze contenuta nella nota Miur non è coerente con le norme contenute nel D.lgs 297/94. Inoltre, per la gerarchia delle fonti, le norme primarie come il citato D.lgs prevalgono sulle norme di carattere secondario come la suddetta Nota del Miur che pertanto non può essere usata per legittimare un obbligo che la norma non impone.

L'assemblea studentesca infatti è un diritto degli studenti che la normativa vigente lascia alla loro completa responsabilità, sottraendola a qualsiasi tipo di intervento del dirigente scolastico e dei docenti. Gli studenti hanno il diritto di partecipare o meno all’assemblea richiesta dai loro stessi rappresentanti ma non ne hanno l’obbligo, trattandosi di un diritto rimesso alla esclusiva coscienza civica e sociale di chi ne è titolare; nessun regolamento assembleare può imporre una partecipazione obbligatoria.

D'altronde il riferimento al computo dei 200 giorni da parte della nota ministeriale è funzionale esclusivamente al rispetto della soglia minima imposta agli istituti scolastici per la validità dell'anno scolastico e non può introdurre obblighi di presenza degli alunni non previsti dalla suddetta norma di legge.

Questa interpretazione trova conferma nella sentenza del Tribunale di Avezzano del giugno 2012, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza n. 129/2013, che annulla sanzione irrogata dal dirigente a 3 docenti, incolpati di non essersi presentati a scuola e di aver contestato l’ordine di servizio. Il DS invocava a sostegno dell’obbligo la nota del Miur del 2003 (n. 4733/A3). Il giudice del lavoro di Avezzano nella sentenza n. 431/2011 ha evidenziato che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Dirigente scolastico nei confronti di due docenti “risultano fondati su una non corretta interpretazione della nota del Miur n. 4733/A3 del 26.11.03”, predisposta dal Ministero per chiarire quale tipologia di assemblea studentesca sia da considerare utile ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 200 giorni di lezione per anno scolastico. A tal fine, la predetta nota ministeriale - come ricostruito dal magistrato - chiarisce che tra le assemblee studentesche d’istituto, le quali possono essere indette una volta al mese durante l’orario delle lezioni, solo e soltanto alcune tipologie di assemblea (per così dire “speciali”) sono da considerare come “lezioni” e pertanto tali da concorrere al computo dei 200 giorni. Si tratta delle assemblee d’istituto previste dall’articolo 13, comma 6 del D.Lgs. 297/94 (aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, ai quali partecipino esperti) e quelle di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo (destinate allo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo). Le assemblee studentesche, per così dire “ordinarie”, quelle cioè che gli studenti richiedono solitamente, non costituiscono invece “giorno di lezione”, e non concorrono ai 200 giorni di lezione.

In conclusione, a parere di questa O. S. le norme attualmente vigenti permettono di affermare che i docenti non hanno alcun obbligo connesso alle assemblee studentesche.

Nelle scuole continuano a persistere dubbi interpretativi sulla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari ai sensi dell’art. 15.2, per cui vogliamo chiarire una volta per tutte i dubbi relativi alle seguenti questioni:

1) un Dirigente Scolstico può negare il permesso richiesto, ad esempio motivando il diniego con esigenze di servizio?

2) il permesso va richiesto con un tempo minimo di preavviso?

3) quanti sono i giorni di permesso di cui ha diritto un docente?

1) Questa O.S. fa presente che, sulla base della disciplina contrattuale, se il personale chiede di poter fruire di permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. È sufficiente pertanto comunicare alla scuola la volontà di fruire del permesso e indicare i motivi per cui si chiede anche attraverso una semplice autocertificazione.

Tale diritto è assoluto, non subordinato né a ragioni organizzative né alla sussistenza o meno di eventuali oneri aggiuntivi per l’amministrazione. E’ eslcusa la preventiva autorizzazione/concessione da parte del Dirigente Scolastico e pertanto alla richiesta non può essere opposto alcun diniego, neanche se motivato con esigenze di servizio. A supporto del principio contrattuale sono intervenute anche alcune sentenze, come ad esempio quella del Tribunale di Milano - sez. lavoro - n. 2272 pubblicata il 08/10/2019 e del Tribunale di Fermo - sez Lavoro n. 50 del 26/05/202.

2) Il contratto non fa menzione di tempi minimi di preavviso; è ovviamente preferibile comunicare quanto prima all’amministrazione quando si intende fruire di un permesso, ma, anche nel caso di necessità urgente, l’amministrazione non può opporre alcun diniego.

3) Per un docente i giorni complessivi di permesso per motivi familiari o personali sono nove, perché ai tre previsti dall’art. 15.2 si possono aggiungere ulteriori sei giorni che il contratto mette a disposizione dei docenti. Questi sei giorni possono essere presi come ferie (in questo caso vanno richiesti ai sensi dell’art 13.9 e possono essere negati dall’amministrazione), oppure fruiti come permesso retribuito (in questo caso vanno richiesti ai sensi dell’art. 15.2 e – come abbiamo già spiegato – non possono essere negati dall’amministrazione).

Anche in questo caso il principio contrattuale è supportato da pronunciamenti della magistrature: la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra afferma: “[ …] se il personale docente chiede di poter fruire dei sei giorni non come ferie, ma come permessi retribuiti “per motivi personali e familiari” […] tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda […] e non è subordinato nemmeno alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale sostituzione, non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’Amministrazione […]”

Le OO.SS. provinciali di Firenze ricevono quesiti che riguardano le corrette procedure cui attenersi in caso di sciopero nella scuola, in modo particolare riguardo a: comunicazione dell’adesione o meno da parte del personale scolastico; comunicazione dello sciopero alle famiglie; precettazione per la formazione dei contingenti; comportamento da tenere rispetto alle attività funzionali convocate nella giornata di sciopero, comprese quelle con delibere obbligatorie.

In premessa si fa presente che la materia è regolata dalla Legge 146/90, dal relativo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, nonché dal protocollo in materia siglato nelle singole scuole tra D. S. e Oo. Ss.

In ordine ai quesiti.

COMUNICAZIONE SULLE PROPRIE INTENZIONI

Il personale scolastico è libero di:

- dichiarare la propria intenzione di scioperare; la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile
- dichiarare la propria intenzione di non scioperare
- dichiarare di non aver ancora maturato alcuna decisione
- NON dichiarare alcunché, senza incorrere in alcun tipo di infrazione


COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

La scuola ha obbligo di avvisare sia i lavoratori sia le famiglie che è stato indetto uno sciopero.
Verso le famiglie il Dirigente Scolastico deve emanare un avviso, con almeno 5 giorni di anticipo, in cui illustra le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
NON è compito del personale scolastico avvertire le famiglie.


PRECETTAZIONE E FORMAZIONE DEI CONTINGENTI

La formazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili è prevista esclusivamente per poche e ben circoscritte casistiche, tassativamente previste dall’Accordo sulle norme di garanzia.
Per le scuole di Firenze e provincia si tratta di: vigilanza sui minori nell’Educandato, anche nelle ore notturne; attività di cura e allevamento del bestiame nell’azienda agricola dell’Istituto Agrario.
Quindi ad esempio per l’apertura della scuola, per la vigilanza all’ingresso della sede o degli altri plessi o per qualsivoglia attività didattica non è prevista alcuna precettazione né formazione di contingenti. Non è possibile quindi alcun provvedimento unilaterale da parte della Dirigenza.
Anche in occasione dello sciopero del 30 maggio 2022 pertanto non è prevista la formazione di alcun contingente, ad eccezione dei casi citati.

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI PROGRAMMATE

Le attività funzionali collegiali programmate (ai sensi del CCNL 2006-2009, art. 29, comma 3) in coincidenza con l’astensione dal lavoro non possono essere spostate ad altra data prima dello sciopero. Le riunioni previste infatti si svolgono con il personale non in sciopero, il quale è tenuto a parteciparvi. In caso di impossibilità a deliberare (mancanza di partecipanti e/o numero legale) tali riunioni possono essere riconvocate, ma nel rispetto delle ore previste dal CCNL. Le ore funzionali del personale in sciopero vanno comunque conteggiate nel computo del tetto massimo delle 40 ore.

Tutte le informazioni sull’indennità di disoccupazione NASPI per il personale scolastico a tempo determinato per la generalità dei lavoratori dipendenti, con una particolare modalità di relazione coi Centri per l’Impiego per coloro che sono domiciliati in Toscana.

La domanda di NASPI deve essere presentata, di norma, entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per evitare lo slittamento della decorrenza, e comunque entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per evitare la perdita del diritto! (termini più lunghi per alcuni casi particolari)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per la compilazione della domanda di NASPI:

Per la sola domanda di NASPI

  • Codice Fiscale (Tessera del Servizio Sanitario Nazionale),
  • documento d’identità in corso di validità,
    data variazione stato civile (matrimonio, separazione,
  • divorzio, decesso coniuge ecc.),
  • codice IBAN del beneficiario dell’indennità per l’accredito in
  • conto corrente bancario o postale, sul libretto postale o su
  • carte di pagamento dotate di IBAN.
  • data di inizio del primo rapporto di lavoro dipendente
  • nell’arco della vita lavorativa,
  • data assunzione e cessazione dell’ulitmo rapporto di lavoro
  • (portare ultimo contratto,)
  • ultime 3 buste paga;
  • eventuali altri redditi da lavoro o da altra attività in essere alla data della domanda, diversi da quelli derivanti dal lavoro cessato.

Per la richiesta di assegni familiari

(oltre alla documentazione per la NASPI)

  • modelli CUD relativi ai redditi degli ultimi due anni di tutti i componenti del nucleo familiare,
  • modelli 730/UNICO relativi ai redditi degli ultimi due anni di tutti i componenti del nucleo familiare,
  • Altri redditi esenti da imposta o assoggettati a tassazione agevolata degli ultimi due anni di tutti i componenti del nucleo, se superiori a € 1.032,91 l’anno,
  • Codice Fiscale (Tessera del Servizio Sanitario Nazionale) di tutti i componenti del nucleo familiare

La necessaria sottoscrizione coi Centri per l’Impiego del patto di servizio personalizzato può essere realizzata successivamente alla presentazione della domanda di NASPI, con le specifiche modalità previste dalla Regione Toscana per il personale scolastico che sono qui sintetizzate:

  1. entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di NASPI, il richiedente deve inviare una e-mail al Centro Impiego di competenza per una richiesta di appuntamento
  2. Entro 15 gg dal ricevimento della mail, il Centro per l’Impiego comunicherà al richiedente, tramite posta elettronica, l’appuntamento (data e ora) del colloquio per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

Informativa completa della Regione Toscana e indirizzi dei Centri per l’Impiego su: www.regione.toscana.it/-/personale-della-scuola-con-contratto-in-scadenza


​Via Pier Capponi 7, 50132 Firenze · firenze@flcgil.it · tel. +39 055 5036 249 | http://www.flcfirenze.it - http://www.facebook.com/flc.cgil.firenze

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