Nonostante i nostri passati interventi sul tema, anche quest’anno ci vengono segnalate pratiche relative all’assegnazione delle ore di Attività Alternative all’IRC che risultano illegittime, perché non conformi alle norme vigenti.
Le scriventi Oo. Ss. ritengono opportuno richiamare alcuni atti emanati dall’Amministrazione Scolastica e dal MEF, avvertendo che attiveranno concrete azioni a tutela dei diritti dei lavoratori, laddove venissero prese decisioni in contrasto con le norme.
La Nota dell’USR Toscana n. 13528 del 2 novembre 2010, come anche la Nota USR Piemonte n.13316 del 13/09/2022, riepilogano in dettaglio le operazioni da effettuare, a loro volta derivanti dalle disposizioni, tutt’ora vigenti, della C. M. 316 del 28/10/1987.
La copertura delle ore di alternativa deve essere assicurata prioritariamente con:
a) docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo (NB: a seguito della riforma degli ordinamenti del 2009 non esistono più situazioni di docenti che devono completare l’orario di cattedra)
b) docenti con incarico a T.I. o a T.D. dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti (art. 22.4 legge finanziaria n. 448/01); in questo caso i D.S. dovranno aver cura di scegliere i docenti di “alternativa” tra quelli che non insegnano nella classe degli alunni interessati;
c) in caso di impossibilità a provvedere con l’utilizzo del personale già in servizio, le ore di attività alternative saranno attribuite a supplenti temporanei, con nomina fino al 30 giugno;
I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative vengono gestite direttamente dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze su specifici capitoli di spesa e, pertanto, non gravano sul bilancio dell’Istituzione Scolastica. A tal proposito si veda la nota n. 26482 del 7 marzo 2011, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 con prot. n. 1670.
Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell’Economia e Finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica. La nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non potranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.
Infine ricordiamo che le ore di potenziamento non sono in alcun modo ore “a completamento” o “a disposizione”, per cui non possono essere utilizzate per materia alternativa e che quanto qui previsto per l'attività didattica alternativa si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell'IRC riguardi lo studio o attività individuali con l’assistenza di personale docente (in questo caso senza obbligo di partecipazione ai consigli di classe/operazioni di scrutinio).
Ciò è stato chiaramente sottolineato dal MIUR fin dal settembre 2016 (nota 2852 del 5/9) e ribadito ogni anno nella circolare sugli organici; si veda da ultimo la nota 14603 del 12 aprile 2022, nella quale si ribadisce che: le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.