Diritto di sciopero e Legge 146/90

Le scriventi Oo.Ss. ritengono utile ricordare le norme che regolano il diritto di sciopero nella scuola, visto che già sono state indette astensioni dal lavoro nel comparto Istruzione e ricerca e visto che gli anni scorsi è capitato che siano state emanate disposizioni illegittime, in quanto non conformi alla L. 146/90 e successive modificazioni.

La legge n.146 del 1990 ha introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione legislativa dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali allo scopo di«contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati» (art.1, comma 2). In base a questa legge – e per quanto attiene al campo di nostro interesse – servizi essenziali sono alcune attività ben determinate, che si svolgono in particolari momenti dell’anno o in particolari istituzioni scolastiche (art. 1, comma 2, lettera d).

Per contemperare le diverse esigenze di cui sopra, l’individuazione delle prestazioni essenziali è stata affidata all’autoregolamentazione delle Oo.Ss. e alla contrattazione collettiva nazionale, la quale le ha sancite in un apposito Accordo, allegato al CCNL1998/2001 e successivamente validato dalla Commissione di Garanzia, in attuazione della Legge 146/90, art. 2.1. (Nell’agosto 2001 venne preparata anche un’ulteriore intesa in materia, ma poiché non è mai stata sottoscritta definitivamente, essa non è operante). In base a tale Accordo vengono individuati:

  • le prestazioni indispensabili, da assicurare al fine di garantire i servizi essenziali;
  • i contingenti di personale, per assicurare le suddette prestazioni. Ne consegue che il contingente di personale va istituito esclusivamente nei casi indicati dall’accordo di cui sopra: non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o nei vari plessi, e pertanto per tali fini è esclusa la possibilità di formare unilateralmente un contingente da parte del Dirigente Scolastico.

Particolare attenzione è stata riservata al personale ATA o educativo, per il quale è stato sottoscritto presso il MIUR in data 8/10/99 un Accordo Integrativo nazionale, con lo scopo di definire i criteri generali per determinare il contingente di personale da prevedere in caso di sciopero. A seguito di questo ultimo accordo la Contrattazione Integrativa d’istituto è chiamata a definire i criteri per individuare il personale che deve far parte del contingente di ogni singola scuola. Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali all’art. 23 comma 9, lettera b del CCNL 2018: questo articolo prevede che con la contrattazione vengano stabiliti quota e nominativi del personale per garantire la vigilanza agli ingressi e altre attività indifferibili.

Infine si ricorda che le citate norme prevedono che attraverso una circolare il Dirigente Scolastico possa chiedere a docenti e ATA chi intende aderire, specificando che la comunicazione è volontaria. In altri termini i lavoratori non sono tenuti a manifestare le loro intenzioni, né possono essere obbligati.

Infine le norme prevedono che la comunicazione alle famiglie vada fatta dal Dirigente 5 giorni prima dello sciopero, mentre il lavoratore non ha alcun dovere di avvisare le famiglie sul proprio comportamento il giorno dello sciopero.

In conclusione reputiamo fondamentale che il Dirigente Scolastico si attenga alle citate norme, per emanare disposizioni pienamente legittime e non trovarsi, in caso contrario, in una posizione che si può configurare come attività antisindacale.

Firenze, 16 settembre 2019

Paola Pisano (FLC Cgil), Claudio Gaudio (CISL Scuola), Cristiano Di Donna (UIL Scuola), Fabio Mancini (Snals), Silvana Boccara (Gilda)

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