L’USR Toscana ha pubblicato il protocollo d’intesa sulla somministrazione dei farmaci a scuola, al quale abbiamo partecipato insieme alle altre OO. SS. firmatarie, apportando un contributo prezioso.

Questi i punti principali che interessano il personale della scuola:

  • non obbligatorietà
  • totale volontarietà
  • diritto alla formazione specifica sui singoli casi
  • estrema precisione nella definizione del Piano terapeutico e di intervento
  • casistica limitata a situazioni in cui non siano richieste né competenze specialistiche né alcuna discrezionalità “tecnica” da parte del volontario che somministra

Di seguito il protocollo e la modulistica

Decreto USR

Modulistica medico

Modulistica famiglia

Verbale consegna farmaco

Piano Intervento Personalizzato

Intesa MIUR, USR Toscana, Federazione dei Medici

Le scriventi Oo.Ss. ritengono utile ricordare le norme che regolano il diritto di sciopero nella scuola, visto che già sono state indette astensioni dal lavoro nel comparto Istruzione e ricerca e visto che gli anni scorsi è capitato che siano state emanate disposizioni illegittime, in quanto non conformi alla L. 146/90 e successive modificazioni.

La legge n.146 del 1990 ha introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione legislativa dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali allo scopo di«contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati» (art.1, comma 2). In base a questa legge – e per quanto attiene al campo di nostro interesse – servizi essenziali sono alcune attività ben determinate, che si svolgono in particolari momenti dell’anno o in particolari istituzioni scolastiche (art. 1, comma 2, lettera d).

Per contemperare le diverse esigenze di cui sopra, l’individuazione delle prestazioni essenziali è stata affidata all’autoregolamentazione delle Oo.Ss. e alla contrattazione collettiva nazionale, la quale le ha sancite in un apposito Accordo, allegato al CCNL1998/2001 e successivamente validato dalla Commissione di Garanzia, in attuazione della Legge 146/90, art. 2.1. (Nell’agosto 2001 venne preparata anche un’ulteriore intesa in materia, ma poiché non è mai stata sottoscritta definitivamente, essa non è operante). In base a tale Accordo vengono individuati:

  • le prestazioni indispensabili, da assicurare al fine di garantire i servizi essenziali;
  • i contingenti di personale, per assicurare le suddette prestazioni. Ne consegue che il contingente di personale va istituito esclusivamente nei casi indicati dall’accordo di cui sopra: non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o nei vari plessi, e pertanto per tali fini è esclusa la possibilità di formare unilateralmente un contingente da parte del Dirigente Scolastico.

Particolare attenzione è stata riservata al personale ATA o educativo, per il quale è stato sottoscritto presso il MIUR in data 8/10/99 un Accordo Integrativo nazionale, con lo scopo di definire i criteri generali per determinare il contingente di personale da prevedere in caso di sciopero. A seguito di questo ultimo accordo la Contrattazione Integrativa d’istituto è chiamata a definire i criteri per individuare il personale che deve far parte del contingente di ogni singola scuola. Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali all’art. 23 comma 9, lettera b del CCNL 2018: questo articolo prevede che con la contrattazione vengano stabiliti quota e nominativi del personale per garantire la vigilanza agli ingressi e altre attività indifferibili.

Infine si ricorda che le citate norme prevedono che attraverso una circolare il Dirigente Scolastico possa chiedere a docenti e ATA chi intende aderire, specificando che la comunicazione è volontaria. In altri termini i lavoratori non sono tenuti a manifestare le loro intenzioni, né possono essere obbligati.

Infine le norme prevedono che la comunicazione alle famiglie vada fatta dal Dirigente 5 giorni prima dello sciopero, mentre il lavoratore non ha alcun dovere di avvisare le famiglie sul proprio comportamento il giorno dello sciopero.

In conclusione reputiamo fondamentale che il Dirigente Scolastico si attenga alle citate norme, per emanare disposizioni pienamente legittime e non trovarsi, in caso contrario, in una posizione che si può configurare come attività antisindacale.

Firenze, 16 settembre 2019

Paola Pisano (FLC Cgil), Claudio Gaudio (CISL Scuola), Cristiano Di Donna (UIL Scuola), Fabio Mancini (Snals), Silvana Boccara (Gilda)

OGGETTO: soggetti sindacali legittimati a indire assemblee sindacali ai sensi del CCNL vigente.

A seguito della nota in oggetto, queste Oo.Ss. precisano quanto segue: le associazioni sindacali legittimate a indire assemblee per le quali i lavoratori possono usufruire delle 10 ore di permesso, ai sensi dell’art. 23 comma 3 lett. a del vigente CCNL 2016/18, sono:

a. singolarmente o congiuntamente una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca ai sensi del CCNQ del 04/12/2017.

b. esclusivamente quelle certificate come rappresentative, sulla base delle tabelle elaborate dall’ARAN a seguito del CCNQ 13 luglio 2016 e aggiornate dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 sindacali. Dalla lettura delle citate tabelle le Oo.Ss. rappresentative per il comparto scuola sono: CISL FSUR – FLC CGIL – Federazione UIL SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – Federazione GILDA UNAMS – ANIEF.

Pertanto si invitano i Dirigenti Scolastici a rispettare le citate norme e conseguentemente a concedere ore di permesso sindacale solo per le assemblee indette dai soggetti sindacali rappresentativi. .

P. Pisano C. Gaudio C. Di Donna F. Mancini S. Boccara

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