A seguito di numerose richieste di chiarimento sulle modalità con cui si prendono le decisioni negli Organi Collegiali della scuola, presentiamo quanto segue:

Numero legale

Le sedute dell’organo collegiale sono valide una volta raggiunto il c.d. numero legale (o quorum costitutivo), sia per il Collegio Docenti (costituito da tutto personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola, nonché il Dirigente Scolastico che lo presiede), sia per il Consiglio d’istituto (costituito dai membri eletti e sempre dal Dirigente Scolastico).

Per quanto riguarda invece il Consiglio di Classe, nei casi in cui non è prevista alcuna attività valutativa, per la sua validità non è richiesta alcuna maggioranza, anche se è sempre opportuno assicurare un’adeguata partecipazione, tenuto conto sia dei docenti con più di sei classi (art. 29.3 lett b) sia dei docenti part-time, che hanno diritto al riproporzionamento delle ore (OM 446/1997).

Nella sua attività di valutazione il Consiglio di Classe opera, con la sola componente docente, come Collegio perfetto, per cui in questo caso è obbligatoria la partecipazione di tutti i suoi componenti, come richiesto dalla nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati e ribadito dal Consiglio di Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988.

Votazioni e delibere

Sulla questione del voto in Collegio Docenti e nel Consiglio di Classe l’insieme delle norme e le numerose pronunce di organi giurisdizionali offrono uno scenario non poco problematico.

Partiamo dal Dlgs 297/94, il quale afferma, all’art. 37.3, che: “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”.

Il riferimento ai soli “voti validamente espressi”, lungi dall’offrire univoche interpretazioni sul suo esatto significato, per alcuni apre la questione se le astensioni siano da computare tra i voti validi oppure no. A pochi anni dalla emanazione dei Decreti Delegati l’allora Uff. Decreti Delegati Ministero della P.I. aveva emanato la nota n.771/1980, nella quale si consideravano voti “validamente espressi” solo quelli favorevoli e contrari, con esclusione di quelli astenuti.

Nella discussione successiva, al di là dello specifico caso della scuola, in tutta la Pubblica Amministrazione è prevalso un nuovo orientamento, secondo cui il voto di astensione non può essere considerato come non partecipazione al voto, per cui è un voto validamente espresso.

Nonostante ciò varie fonti (come ad esempio T.A.R. Puglia Lecce n. 268 del 22/07/1986 e la Regione Sicilia, nel Parere 11/2006), sostengono che non è sempre possibile astenersi, in particolare allorquando i componenti siano chiamati ad esprimere una valutazione in ragione della loro competenza, come ad esempio nel caso dei consigli di classe con funzione valutativa. Naturalmente a parte questo ultimo caso, qualora un docente ritenga di doversi astenere, l’orientamento prevalente in ambito amministrativo ritiene che lo si possa fare solo con adeguata motivazione.

Tutto ciò premesso, visto lo scenario particolarmente problematico, riteniamo opportuno che il regolamento del Consiglio d’Istituto, e analogo regolamento di cui il Collegio Docenti si può dotare, regolino le procedure di voto in modo da riconoscere validità al voto di astensione, accompagnato da adeguata motivazione.

Segretezza del voto

Sul tema si ricorda che quando l’organo collegiale deve deliberare su atti che attengono a persone, la votazione deve essere segreta (Dlgs 297/94, art. 37.4).

La cura dell’igiene personale degli alunni è una problematica ricorrente nella scuola e a tal proposito le scriventi hanno sempre sostenuto che il tema è molto complesso ed è necessario affrontarlo adeguatamente nel prossimo rinnovo del CCNL, visto che l’attuale prescrizione contrattuale non esaurisce appieno tutti gli aspetti.

Negli ultimi anni tuttavia la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22789/2016 ha fatto chiarezza, almeno per quanto riguarda la cura dell’igiene personale degli alunni diversamente abili: tale sentenza infatti ha definitivamente condannato al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese processuali, tre collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale agli alunni disabili.

I compiti del personale ATA sono definiti dall’articolo 47 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 e sono costituiti da:

  1. attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
  2. incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività;

Pertanto già il contratto all’art. 47 pone in capo a tutti collaboratori scolastici, tra le mansioni ordinarie, l’obbligo dell’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità, come confermato dalla citata sentenza. Fatta salva quindi l’obbligatorietà per tutti, nulla impedisce, comunque, che tale compito sia affidato mediante l’istituto dell’Incarico Specifico.

Tuttavia l’assistenza all’igiene personale degli alunni va affrontata anche nel caso di alunni senza disabilità, ma con un’autonomia ancora da consolidare. In questo caso il CCNL prevede che tra gli incarichi specifici attribuiti nell’ambito del Piano delle Attività, ci sia anche quello dell’assistenza alla persona, che può riguardare anche la cura dell’igiene degli alunni della Scuola dell’Infanzia.

In definitiva, comunque, la materia è delicata e i collaboratori scolastici devono in ogni caso essere formati adeguatamente, prima di affrontare situazioni di questo tipo. La questione poi deve essere affrontata in tutte le sedi opportune all’interno della Comunità Educante, e la contrattazione integrativa deve definire i criteri e i compensi per il personale coinvolto.

La FLC di Firenze ha ricevuto segnalazioni che in talune Istituzioni Scolastiche i documenti presentati al protocollo non vengono immediatamente acquisiti, in quanto il Dirigente Scolastico si riserva di valutare l’ammissibilità degli stessi.

Questa O.S. fa presente che tale comportamento è illegittimo, perché in contrasto con quanto contenuto nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L’art. 52 del citato DPR prevede che il sistema di gestione dei documenti deve garantire «la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita», e all’art. 53 detta disposizioni relative alle modalità con cui deve essere effettuata la registrazione, prevedendo che il numero di protocollo del documento e la registrazione sia generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile. Inoltre al comma 5 dispone che «Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici».

Pertanto la registrazione di protocollo deve essere immediata per tutti i documenti cartacei, le comunicazioni arrivate e inviate tramite e-mail, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, in quanto attesta, anche con effetto giuridico, l’invio o la ricezione.

Premessa

La data di inizio delle lezioni da tempo ormai riveste un carattere puramente convenzionale, in quanto sono anni che il primo giorno di scuola il numero dei docenti a T.I. non consente di svolgere l’orario delle lezioni previsto dagli ordinamenti e spesso la copertura dei posti viene assicurata solo a ottobre inoltrato con un ritardo di almeno un mese sull’apertura.

Si tratta di una vera e propria lesione del diritto allo studio costituzionalmente garantito, causato in primis dal gigantesco fallimento dello Stato, che non è capace, attraverso l’amministrazione centrale, di garantire quanto è suo preciso dovere.

Tra l’altro, secondo le norme, qualunque ora persa va a incidere sull’orario annuale personalizzato degli alunni della secondaria, i quali devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore, al fine di poter essere valutati e ammessi all’anno successivo (art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122 del 2009 e C.M. 4 marzo 2011 prot. 1483).

Per quanto riguarda le singole scuole, al netto delle comprensibili difficoltà si devono riscontrare spesso e volentieri comportamenti che appaiono orientati alla logica di evitare di chiamare i supplenti, come se “non far spendere lo Stato” possa costituire elemento di merito oppure metta al riparo da presunti rilievi della ragioneria provinciale del Tesoro.

Le norme invece forniscono ben precise disposizioni, che hanno lo scopo di regolamentare le procedure di sostituzione degli assenti, con lo scopo di garantire il diritto allo studio degli alunni, il rispetto degli obiettivi del PTOF e la sicurezza.

Riportiamo qui di seguito un compendio delle norme fondamentali.

PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto.

Personale educativo

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.

Vincoli e limiti per la sostituzione del personale docente

La legge di stabilità 2015 (190/14 art. 1 comma 333) ha stabilito che non si possa procedere alle supplenze per il primo giorno di assenza del personale docente. La stessa legge e la successiva nota MIUR 2116/15 condizionano tale limitazione alla possibilità di garantire il pieno rispetto dell’offerta formativa. Pertanto, se non ci sono le condizioni per garantire l’offerta formativa, è comunque possibile conferire supplenze anche per il primo giorno di assenza del docente titolare, motivando in una determina, se necessario, le ragioni che per le quali si ricorre al supplente.

Supplenze e ore di “potenziamento”

La legge 107/15 ha introdotto l’organico di potenziamento che, assieme a quello di posto comune e quello di sostegno (sia diritto che fatto), costituisce l’organico dell’autonomia. Non esistono docenti di potenziamento, ma docenti della scuola che possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe (vedi nota MIUR 2852/16).

Sostituzione docenti assegnati ad attività di potenziamento La nota MIUR 2852/16 ha precisato che qualora le ore di potenziamento assegnate all’istituzione scolastica siano utilizzate per attività di insegnamento curricolare ( a seguito di “esonero” di docenti individuati in attività di staff dal dirigente scolastico, sdoppiamento di classi, sdoppiamento di singoli insegnamenti, attività di carattere curricolare previste nel Piano dell’offerta formativa, altre attività previste nel PTOF e non derogabili), è possibile procedere alla sostituzione, ma solo per assenze superiori ai 10 giorni ed esclusivamente per il numero di ore settimanali utilizzate per le finalità sopra elencate.

Tale limitazione viene ribadita anche dalla circolare sulle supplenze 38905 del 28/8/19 e che contiene le indicazioni operative in materia di supplenze per l’anno scolastico 2019/2020.

Utilizzo per le supplenze dei docenti dell’organico dell’autonomia L’art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevedeva che il Dirigente Scolastico potesse disporre dell’organico dell’autonomia per sostituire docenti assenti fino a 10 giorni. Dopo la firma del CCNL 2016/2018 del comparto Istruzione e Ricerca, tale possibilità è stata fortemente limitata: come indicato all’art. 28, comma 2, del CCNL, all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario previsto dagli ordinamenti, il Collegio dei Docenti delibera le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo. Solo le ore eventualmente non programmate per nessuna delle suddette attività possono essere utilizzate per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni. Il docente, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Sostituzione dei docenti mediante ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Il CCNL 2016/18 all’art. 40 fa confluire all’interno del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa le risorse già previste nel precedente contratto nazionale per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Queste risorse sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto e possono essere usate per retribuire il personale docente che effettua sostituzioni.

Cosa non si può fare

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato anche da pronunciamenti della magistratura). In particolare per i docenti di sostegno vale quanto indicato nella nota MIUR 9839/10.

Lo stesso principio vale per la divisione degli alunni nelle classiche è una prassi che lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”, oltre a determinare spesso problemi di salute, di sicurezza e di agibilità delle aule.

Nel caso si ricevano richieste illegittime, come ad esempio quella di accogliere studenti di altre classi o di essere mandati a fare sostituzioni durante la propria attività di insegnamento su sostegno o in compresenza, è opportuno chiedere sempre l’ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente coinvolto, la descrizione della richiesta ricevuta e la firma del dirigente scolastico o di suo delegato. Successivamente sarà possibile contattare il sindacato per intervenire sulla vicenda.

PERSONALE ATA

Vincoli e limiti per il personale ATA

La legge di stabilità 2015 (190/14 art. 1, comma 332) aveva stabilito il divieto di sostituzione del personale assente per i seguenti profili e con le seguenti specifiche:

• assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.

• assistenti amministrativi: è possibile solo nelle scuole che abbiano un organico con meno di 3 Assistenti amministrativi.

• collaboratori scolastici: per i primi 7 giorni di assenza.

In deroga all’iniziale divieto imposto dalla legge di stabilità 2015, l’art. 1, comma 602 della legge finanziaria 2018 ha previsto che si può procedere con la sostituzione a decorrere dal 30mo giorno di assenza per i profili di Assistente Amministrativo e di Tecnico.

Per i collaboratori scolastici resta il divieto nei primi 7 giorni di assenza, derogato dalla nota Miur 2116/15, che prevede la possibilità di sostituirli anche prima dei 7 giorni, qualora il Dirigente Scolastico valuti che ci siano problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per l’assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero “compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito”. Inoltre, resta sempre valida la nota Miur 0073 del 14/04/2016 che ha previsto la possibilità di conferire le supplenze per tutti i profili, nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio, pensionamento in corso d’anno.

Nonostante ciò, permangono sempre alcune situazioni (ad esempio, nei primi 30 gg. di amministrativi e tecnici) in cui diventa impossibileper la scuola assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi, fino a configurarsi una interruzione del pubblico servizio. Ci riferiamo, ad esempio, all’assenza contemporanea di più assistenti amministrativi, o dell’assistente tecnico, figura unica per la propria area laboratoriale, che possono determinare la paralisi dell’ufficio o la sospensione dell’attività didattico-laboratoriale e rischi per la sicurezza dei laboratori.

Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno richiamato dei principi di carattere generale (buon andamento dell’Amministrazione, contemperamento degli interessi, etc..) – come l’USR dell’Emilia Romagna nella nota 4050/16 – che possono essere presi in considerazione da parte delle scuole al fine di garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il loro funzionamento e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Ricordiamo che i lavoratori ATA non hanno l’obbligo contrattuale di accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti. Qualora venga acquisita la loro disponibilità, è opportuno che la contrattazione di scuola definisca limiti e condizioni per la sostituzione degli assenti, per ridurre il continuo ricorrere a tale procedura, tenuto conto che anche l’intensificazione in orario di servizio è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto integrativo, retribuito e da utilizzare solo in situazioni di emergenza.

Eventuali proroghe delle supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Il regolamento delle supplenze (DM 430/00) introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6 c. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

DSGA

Per la sostituzione temporanea del DSGA non è prevista la stipula di contratti a tempo determinato (art. 56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate prima.

Nonostante i nostri passati interventi sul tema, anche quest’anno ci vengono segnalate pratiche relative all’assegnazione delle ore di Attività Alternative all’IRC che risultano illegittime, perché non conformi alle norme vigenti.

Le scriventi Oo. Ss. ritengono opportuno richiamare alcuni atti emanati dall’Amministrazione Scolastica e dal MEF, avvertendo che attiveranno concrete azioni a tutela dei diritti dei lavoratori, laddove venissero prese decisioni in contrasto con le norme.

La Nota dell’USR Toscana n. 13528 del 2 novembre 2010, come anche la Nota USR Piemonte n.13316 del 13/09/2022, riepilogano in dettaglio le operazioni da effettuare, a loro volta derivanti dalle disposizioni, tutt’ora vigenti, della C. M. 316 del 28/10/1987.

La copertura delle ore di alternativa deve essere assicurata prioritariamente con:

a) docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo (NB: a seguito della riforma degli ordinamenti del 2009 non esistono più situazioni di docenti che devono completare l’orario di cattedra)

b) docenti con incarico a T.I. o a T.D. dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti (art. 22.4 legge finanziaria n. 448/01); in questo caso i D.S. dovranno aver cura di scegliere i docenti di “alternativa” tra quelli che non insegnano nella classe degli alunni interessati;

c) in caso di impossibilità a provvedere con l’utilizzo del personale già in servizio, le ore di attività alternative saranno attribuite a supplenti temporanei, con nomina fino al 30 giugno;

I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative vengono gestite direttamente dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze su specifici capitoli di spesa e, pertanto, non gravano sul bilancio dell’Istituzione Scolastica. A tal proposito si veda la nota n. 26482 del 7 marzo 2011, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 con prot. n. 1670.

Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell’Economia e Finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica. La nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non potranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

Infine ricordiamo che le ore di potenziamento non sono in alcun modo ore “a completamento” o “a disposizione”, per cui non possono essere utilizzate per materia alternativa e che quanto qui previsto per l'attività didattica alternativa si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell'IRC riguardi lo studio o attività individuali con l’assistenza di personale docente (in questo caso senza obbligo di partecipazione ai consigli di classe/operazioni di scrutinio).

Ciò è stato chiaramente sottolineato dal MIUR fin dal settembre 2016 (nota 2852 del 5/9) e ribadito ogni anno nella circolare sugli organici; si veda da ultimo la nota 14603 del 12 aprile 2022, nella quale si ribadisce che: le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

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