A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7320 del 14/3/2019, in cui i giudici si sono espressi sulla questione delle ore funzionali all’insegnamento in caso di part-time, abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento.
La sentenza non fa altro che ribadire quanto da noi sempre sostenuto e cioè che il CCNL e l’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 (art. 7.7) stabiliscono quanto segue:
– le 40 ore indicate nell’art. 29, comma 3, lettera a) (Collegio Docenti, Dipartimenti e altre articolazioni del Collegio…) sono da ritenersi obbligatorie per l’intero ammontare e non vanno riproporzionate
– le 40 ore indicate nell’art 29, comma 3, lettera b) (Consigli di classe, interclasse, intersezione, ivi compresa la stesura collegiale di PEI e PDP, riunioni con o senza i genitori, inseriti nel Piano annuale delle attività votato dal Collegio Docenti…) vanno riproporzionate in base all’orario di insegnamento
Esempio: part-time 9 ore 18:40 = 9:x 40×9:18 x=20
Cogliamo l’occasione per ricordare che:
– nella programmazione degli impegni relativi all’art. 29, comma 3, lettera b) è necessario tener conto dei docenti con un numero di classi superiori a sei, al fine di prevedere la loro partecipazione per un numero di ore non superiore alle 40 e contemporaneamente un’equilibrata presenza dei docenti alle riunioni
– il docente impegnato su più scuole ovviamente non è tenuto a svolgere ore oltre quelle previste per contratto, e in questo caso dovrà suddividere i propri impegni funzionali in proporzione alle ore che presta nelle singole scuole