A seguito di numerose richieste di chiarimento sulle modalità con cui si prendono le decisioni negli Organi Collegiali della scuola, presentiamo quanto segue:
Numero legale
Le sedute dell’organo collegiale sono valide una volta raggiunto il c.d. numero legale (o quorum costitutivo), sia per il Collegio Docenti (costituito da tutto personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola, nonché il Dirigente Scolastico che lo presiede), sia per il Consiglio d’istituto (costituito dai membri eletti e sempre dal Dirigente Scolastico).
Per quanto riguarda invece il Consiglio di Classe, nei casi in cui non è prevista alcuna attività valutativa, per la sua validità non è richiesta alcuna maggioranza, anche se è sempre opportuno assicurare un’adeguata partecipazione, tenuto conto sia dei docenti con più di sei classi (art. 29.3 lett b) sia dei docenti part-time, che hanno diritto al riproporzionamento delle ore (OM 446/1997).
Nella sua attività di valutazione il Consiglio di Classe opera, con la sola componente docente, come Collegio perfetto, per cui in questo caso è obbligatoria la partecipazione di tutti i suoi componenti, come richiesto dalla nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati e ribadito dal Consiglio di Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988.
Votazioni e delibere
Sulla questione del voto in Collegio Docenti e nel Consiglio di Classe l’insieme delle norme e le numerose pronunce di organi giurisdizionali offrono uno scenario non poco problematico.
Partiamo dal Dlgs 297/94, il quale afferma, all’art. 37.3, che: “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”.
Il riferimento ai soli “voti validamente espressi”, lungi dall’offrire univoche interpretazioni sul suo esatto significato, per alcuni apre la questione se le astensioni siano da computare tra i voti validi oppure no. A pochi anni dalla emanazione dei Decreti Delegati l’allora Uff. Decreti Delegati Ministero della P.I. aveva emanato la nota n.771/1980, nella quale si consideravano voti “validamente espressi” solo quelli favorevoli e contrari, con esclusione di quelli astenuti.
Nella discussione successiva, al di là dello specifico caso della scuola, in tutta la Pubblica Amministrazione è prevalso un nuovo orientamento, secondo cui il voto di astensione non può essere considerato come non partecipazione al voto, per cui è un voto validamente espresso.
Nonostante ciò varie fonti (come ad esempio T.A.R. Puglia Lecce n. 268 del 22/07/1986 e la Regione Sicilia, nel Parere 11/2006), sostengono che non è sempre possibile astenersi, in particolare allorquando i componenti siano chiamati ad esprimere una valutazione in ragione della loro competenza, come ad esempio nel caso dei consigli di classe con funzione valutativa. Naturalmente a parte questo ultimo caso, qualora un docente ritenga di doversi astenere, l’orientamento prevalente in ambito amministrativo ritiene che lo si possa fare solo con adeguata motivazione.
Tutto ciò premesso, visto lo scenario particolarmente problematico, riteniamo opportuno che il regolamento del Consiglio d’Istituto, e analogo regolamento di cui il Collegio Docenti si può dotare, regolino le procedure di voto in modo da riconoscere validità al voto di astensione, accompagnato da adeguata motivazione.
Segretezza del voto
Sul tema si ricorda che quando l’organo collegiale deve deliberare su atti che attengono a persone, la votazione deve essere segreta (Dlgs 297/94, art. 37.4).