Università: lettera alla CRUI e al CODAU contro gli interventi del MEF sul personale tecnico amministrativo

Pantaleo scrive al Presidente della Conferenza dei Rettori ed al Presidente del Convegno dei Direttori Amministrativi delle università per sollecitare il loro intervento nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
È orami da tempo che i revisori dei conti delle università, attenendosi alle circolari emanate dal MEF, stanno interpretando in modo rigido ed eccessivo la composizione del fondo per la contrattazione integrativa e la sua riduzione in base alla legge 122/10.
Nella nota che è stata inviata ai Rettori e ai Direttori amministrativi sono elencate le “letture” che dà il MEF delle norme contrattuali, letture che unilateralmente stravolgono il contratto rischiando di ridurre il salario del personale tecnico amministrativo, già privato del rinnovo del contratto nazionale e della possibilità di carriera.
La FLC CGIL si oppone in tutte le sedi alle scelte del MEF che continuano a mettere in discussione l’esistenza del contratto nazionale ed il rispetto delle regole della contrattazione.


Roma, 24 aprile 2013

Al Prof. Marco Mancini
Presidente CRUI

Al Dott. Enrico Periti
Presidente CODAU

I nostri responsabili di sede ci informano che, nonostante l’incontro da voi avuto con i dirigenti del MEF, i controlli sulla composizione delle risorse della contrattazione integrativa e le interpretazioni del contratto da parte dei revisori è sempre più rigida e riduttiva rasentando un vero e proprio eccesso di potere, come evidenziamo nella nota allegata.
È urgente sollecitare il MEF ad un comportamento che si attenga a quanto dettato dalla legge e dai contratti scevro degli eccessi interpretativi che ben conoscete e denunciati anche da voi.
Con l’occasione vi ricordiamo che il Rettore Mancini aveva concordato sull’opportunità di inviare alle organizzazioni sindacali una nota esplicativa sugli esiti dell’incontro avvenuto con i dirigenti del MEF che a tutt’oggi non ci è ancora pervenuta.
Siamo certi che non vi sfugge l’importanza di difendere le norme previste dal contratto nazionale e dai contratti integrativi  sovvertite dall’interpretazione unilaterale data dal MEF sulla costituzione del fondo. Riteniamo inaccettabile quanto sta avvenendo e, in mancanza di una soluzione, ci vedremo costretti ad attuare mobilitazioni in ogni ateneo.

Distinti saluti.

Il Segretario generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo


PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 122/2010 IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Premesso che il comma 2/bis della legge 122/2010 stabilisce che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate ANNUALMENTE al trattamento accessorio del personale […], non può superare il CORRISPONDENTE importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio", appare evidente che il confronto dei fondi degli anni 2011-12-13 va fatto sul fondo 2010 determinato secondo quanto prevede il CCNL (art. 87).

L’ECCESSO DI POTERE ESERCITATO DAL MEF, riguarda:

  1. L’inserimento nel totale complessivo del fondo 2010 e degli anni 2011-12-13 soggetti al vincolo, “delle somme relative alle PEO eventualmente contabilizzate in bilancio” intese non come importi per PEO relativi solo agli esercizi di riferimento, bensì come somme di tutti gli importi spesi per PEO dal 2004 al 2010 (Scheda T2 inserita nella circolare n. 16/2012);
  2. Alterazione dei totali effettivi che comporta il superamento del limite del 2010;
  3. Applicazione della percentuale di riduzione (metodo semisomme) conseguente alle cessazioni del personale non sul totale dei fondi costruiti annualmente, bensì sul totale dei fondi costruiti con la somma del costo PEO storico a bilancio (Es.: fondo annuale € 100.000; fondo annuale con Peo storiche € 180.000; riduzione percentuale NON su 100.000 bensì su 180.000)
  4. Divieto di inserire nel fondo di ciascun esercizio il rateo relativo alle differenze tabellari liberate dal personale cessato, in violazione CCNL;
  5. Pretesa di rivalutare gli importi del costo PEO (storico) in base agli incrementi stipendiali succedutisi nel tempo;
  6. Riduzione percentuale (metodo semisomme) conseguente alle cessazioni del personaleanche sulle voci variabili tipo c/terzi ecc.;
  7. Subordinazione al rispetto del limite 2010 dell’utilizzazione dell’art. 87 comma 2 del CCNL (risorse aggiuntive per nuove assunzioni o implementazione di servizi).
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