Trattamenti per chi è in TFS e TFR
Il TFS è un istituto previdenziale specifico per i dipendenti pubblici regolato dall’art. 37 del Dpr n.1032/73. Prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 7,10% e una a carico del dipendente pari al 2,50%, entrambi i contributi sono calcolati sull’80% della retribuzione ritenuta utile (ad esempio, per i tecnici-amministrativi dell''Università, la retribuzione utile è composta dalle voci "Stipendio classe iniziale", "IIS conglobata" e "indennità di vacanza contrattuale").
La liquidazione viene erogata alla cessazione del servizio ed è calcolata sulla base dell’ultima retribuzione percepita (la formula è la seguente: l’80% della retribuzione dell’ultima busta paga -tabellare/IIS- più la 13° mensilità moltiplicato per gli anni di anzianità di servizio).
Il TFR è invece una porzione di salario differito che viene erogato al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Consiste in un accantonamento annuo tutto a carico del datore di lavoro pari al 6,91% dell’intera retribuzione e calcolato secondo una formula fissata nell’art. 2120 del codice civile (l’accantonamento del 6,91% viene rivalutato annualmente del 75% dell’indice Istat +1,5% fisso).
Questo trattamento dovrebbe valere per tutti i lavoratori in TFR, sia privati che pubblici. Invece il Dpcm del 20 dicembre 1999 prevede che a carico dei lavoratori della Pubblica Amministrazione in regime di TFR venga effettuata anche la trattenuta del 2,50% prevista per i lavoratori in TFS.
Per i lavoratori assunti prima del 2001 e che hanno aderito al fondo complementare Espero una parte della trattenuta del 2,50%, cioè l’1,50%, viene figurativamente accantonata sul conto personale di previdenza complementare, mentre il restante 1% continua a essere versato a favore dell’Inpdap.
Illegittimità della trattenuta
Quanto affermato dal Dpcm del 20 dicembre 1999, ovvero che la trattenuta del 2,50% a carico dei lavoratori in TFR viene effettuata per assicurare il principio “dell’invarianza della retribuzione netta” tra chi è in regime di TFR e in TFS, appare molto discutibile.
Di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/12, ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2,50% per i lavoratori pubblici che transitavano in regime di TFR. Come si ricorderà, la Legge 122/2010 aveva forzosamente costretto tutto il personale in TFS a transitare in regime TFR ma mantenendogli la trattenuta del 2,50%. La sentenza della Consulta ha sanzionato l’irragionevolezza di tale legge in quanto la trattenuta del 2,50% per chi è in regime TFS è operata a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto mentre per chi è in regime di TFR il mantenimento della trattenuta comporta “una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo”; inoltre la legge sanzionata determinava “un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati”.
Per sanare tale ingiustizia è dovuto intervenire il Governo Monti che, con il decreto legge n.185/2012, si è visto costretto a riportare in regime di TFS tutto il personale assunto prima del 2001, ripristinando per questi il precedente sistema di calcolo della liquidazione compresa la trattenuta del 2,50% .
Resta ora il problema delle categorie di personale in regime di TFR (assunti dopo il 2000 o assunti prima del 2001 ma che hanno aderito alla previdenza complementare) cui spetterebbe un trattamento in coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, ovvero la restituzione in busta paga di quanto indebitamente trattenuto.