La mancata accettazione di un supplenza nella scuola statale dell’infanzia non preclude la possibilità di ottenere una supplenza sulle sezioni Pegaso e viceversa
Ci è stato segnalato che alcuni dirigenti scolastici non intendono proporre i posti delle sezioni “Pegaso” disponibili fino al 30 giugno, agli aspiranti collocati nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o di istituto che hanno rifiutato una supplenza nella scuola statale dell’infanzia.
A tale proposito questa Organizzazione Sindacale fa presente quanto segue:
Le sezioni della scuola d’infanzia rientranti nel progetto “Pegaso” non sono riconosciute come sezioni di scuola statale, pertanto non sono inserite né nell’organico di diritto né in quello di fatto. Ne segue che il reclutamento e il rapporto di lavoro non sono regolati dalla stessa disciplina prevista per il personale docente della scuola statale.
Le sezioni “Pegaso”, infatti, sono costituite a seguito di un accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l’Anci Toscana e Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Toscana, allo scopo di intervenire laddove l’offerta formativa per la scuola dell’infanzia non è sufficiente a soddisfare le richieste delle famiglie. Nell’accordo,il ruolo dell’USR è quello di agevolare l’insediamento e il funzionamento delle sezioni “Pegaso”, mettendo a disposizione le sue strutture, la sua organizzazione e le sue graduatorie. In questo contesto l’istituzione scolastica gestisce tali sezioni ma, le stesse non hanno nessun rapporto automatico con la disciplina prevista per il reclutamento del personale delle scuole statali. Questo aspetto, come pure il rapporto di lavoro, è disciplinato nella convenzione e nel contratto individuale sottoscritto tra il personale e il dirigente dell’istituzione scolastica.
In particolare, sia la convenzione che il contratto individuale non introducono sanzioni in merito al caso di rinuncia o abbandono della supplenza nelle sezioni “Pegaso,” né è presente alcun cenno all'assoggettamento all’art.8 del DM 131/2007 (Regolamento supplenze docenti nella scuola statale) che si applica per il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro nelle scuole statali.
Ne segue quindi che le eventuali rinunce a proposte di supplenza nella scuola statale fanno scattare le sanzioni previste dall’art. 8 del D.M. 131/2007 per quanto riguarda i posti statali, ma non hanno nessuna ricaduta sulle supplenze nelle sezioni Pegaso pertanto, anche a coloro che hanno rinunciato ad una supplenza su posti dell’infanzia della scuola statale, deve essere offerta la proposta di supplenza fino al 30 giugno nelle sezioni Pegaso. Ovviamente, vale anche il viceversa, cioè la rinuncia ad una supplenza nelle sezioni Pegaso, non ha alcuna ricaduta sanzionatoria sulle supplenze per posti di scuola statale.
Con l’occasione, si fa presente che l’unico assoggettamento al D.M. 131/2007 (Regolamento supplenze docenti nelle scuole statali) che è possibile ravvedere nella convenzione, riguarda le modalità di utilizzo delle graduatorie. Infatti, la convenzione stabilisce che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana garantisce:” che le Istituzioni scolastiche statali, qualora per il funzionamento delle sezioni utilizzino personale docente assunto a tempo determinato, reclutino tale personale utilizzando le graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente utilizzate ai fini predetti “ Poichè le modalità di utilizzo delle graduatorie ordinariamente utilizzate per le supplenze è disciplinato dall’art.1 del DM 131/2007, a nostro avviso,anche per il reclutamento nelle sezioni Pegaso deve essere seguita la stessa procedura ordinariamente utilizzata per le supplenze nella scuola statale. Pertanto, tenuto conto che i posti delle sezioni Pegaso sono supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si ritiene che ai soli fini dell'individuazione degli aventi titolo sui posti nelle sezioni Pegaso attivate entro il 31 dicembre 2013 debbano essere prioritariamente utilizzate le graduatorie ad esaurimento, esaurite le quali si passa alle graduatorie di istituto di I fascia, successivamente di II fascia ed infine di III fascia. Per la copertura di supplenza temporanea o di posti attivati dopo il 31 dicembre 2013, si utilizza la graduatoria di istituto nello stesso ordine precedente.
Firenze, 6 settembre 2013