Riportiamo di seguito la lettera inviata dal Segretario Regionale della FLC al Direttore dell'USR, ai Dirigenti Scolastici e alle RSU della Toscana
Al Direttore USR Toscana
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Toscana
Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche toscane
Loro Sedi
Oggetto: alcuni chiarimenti in merito ai compiti dei revisori dei conti nella contrattazione di istituto
Ci è stato segnalato che nel corso della procedura per la certificazione dei contratti di istituto, alcuni revisori dei conti hanno un comportamento che va ben oltre le loro competenze. Talvolta entrano nel merito dei contenuti contrattuali, dimenticando che le relazioni sindacali sono di natura privatistica e quindi, così come non sussiste nessuna subordinazione gerarchica tra RSU e dirigenti scolastici, tanto meno esiste una subordinazione tra i revisori dei conti e la parte negoziale; altre volte assumono comportamenti di natura ispettiva sull’operato del personale.
Al fine di facilitare il lavoro di tutti si ritiene utile fare chiarezza su contratto di istituto e ruolo dei revisori dei conti attraverso la seguente sintesi.
L’art. 6 comma 6 del CCNL attualmente in vigore prevede che i revisori dei conti effettuino il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.165/2001.
Il ruolo dei revisori dei conti in relazione ai controlli in materia di contrattazione integrativa è esplicitato nell’art. 40-bis del d.lgs n. 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09 “ Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.. E’ quindi pacifico, dalla lettura della norma, che il controllo dei revisori dei conti si "deve" limitare legittimamente al "controllo della compatibilità dei costi" e non ad altro. Non devono intervenire nel merito delle scelte contrattuali, soprattutto ciò risulta inopportuno nella fase istruttoria del contratto, quando si dispone la finalizzazione delle risorse rispetto al POF e ne si prevede l'utilizzo.
In sintesi, la funzione di controllo sul contratto di istituto da parte dei revisori dei conti, consiste nella certificazione di compatibilità finanziaria dei costi derivanti dal contratto con i vincoli del CCNL e di bilancio. Quindi si tratta della verifica della corretta quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione di istituto secondo le fonti normative dalle quali discendono i finanziamenti, applicazione corretta degli istituti retributivi previsti dalla contrattazione nazionale per la corresponsione dei compensi, presenza dei criteri di assegnazione degli incarichi e delle attività da retribuire, verifica che la spesa non superi il budget disponibile per la scuola.
In caso di eventuali rilievi ostativi, come disposto dall’art.6 del CCNL attualmente in vigore, RSU e Dirigente Scolastico devono riaprire la contrattazione sul tema contestato. I rilievi ostativi, in ogni caso, oltre che pertinenti, devono essere specifici e motivati con richiami espliciti alle norme, ed è bene pretenderli sempre e comunque in forma scritta. Il rilievo dei revisori deve essere tale da consentire alle parti negoziali di intervenire e modificare i punti contestati nel rispetto della normativa. Eventuali rilievi negativi non motivati da norme di legge o comunque che non attengono la compatibilità finanziaria del contratto non sono preclusivi, come per altro ribadito in alcune sentenze, quali ad esempio quella del tribunale di Firenze del 4 gennaio 2012.
Auspichiamo che questo chiarimento possa contribuire affinché nella scuola si crei un circuito virtuoso tra i vari organismi in modo che l'azione svolta dai revisori sia impostata e vissuta dalle Istituzioni Scolastiche e dallo stesso organo di revisione in termini di attiva e fattiva collaborazione, in modo che l'azione di consulenza e di informazione si affianchi a quella di controllo, così come auspicato dalla Corte dei Conti dal lontano 2003.
Ci auguriamo che lo stesso USR Toscana eserciti una corretta azione di indirizzo e controllo per garantire la corretta attività dei Revisori dei Conti.
Il Segretario Regionale della FLC CGIL Toscana
Alessandro Rapezzi
Firenze, 22.05.2013