Proviamo a fare un po' di chiarezza...
La Corte Costituzionale ed il Tribunale di Napoli, hanno rimesso alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale di compatibilità della normativa italiana con la direttiva comunitaria in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato per il personale della scuola statale, sia docente che Ata.
La Corte europea si è espressa lo scorso 26 novembre dichiarando illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. La pronuncia della Corte di Giustizia, nel cui procedimento è intervenuta anche la FLC CGIL come si può leggere nella sentenza, è basata sul fatto che in attesa delle procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo, la normativa italiana consente per oltre 36 mesi il rinnovo dei contratti a tempo determinato per ragioni non sostitutive (cioè non dovuti alla necessità di supplire alla temporanea assenza del docente o ata titolare), senza indicare tempi certi per l’espletamento del concorso ed escludendo la possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa dei reiterati rinnovi del rapporto a tempo determinato. Rimanda al giudice nazionale la valutazione delle situazioni di abuso e l’individuazione caso per caso, a seconda della gravità dell’abuso, della misura dissuasiva da applicare.
Gli effetti di questa sentenza quindi, non si applicano automaticamente a tutti gli interessati. Chi rientra nelle fattispecie indicate nella sentenza della Corte di Giustizia, se ancora non lo ha fatto (come FLC CGIL abbiamo avviato questo tipo di ricorsi fin dal 2008 con la campagna vertenziale per il riconoscimento dell’anzianità per il personale a tempo determinato, proseguita con i ricorsi di massa per la stabilizzazione), può promuovere una vertenza per chiedere il riconoscimento dei propri diritti, a partire dalla stabilizzazione. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea alcuni tribunali italiani si sono pronunciati in merito ai ricorsi pendenti. Le sentenze sono state diversamente articolate si va dal riconoscimento del contratto a tempo indeterminato a partire dal giorno in cui sono stati superati i 36 mesi, al risarcimento del danno. Quest’ultimo peraltro varia non esistendo criteri per definire l’importo. Nella maggiore parte dei casi però, i giudici hanno rinviato la decisione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, ritenendo che spetti ad essa, secondo il nostro ordinamento, abrogare le leggi vigenti e quindi, nel caso di specie, la L. 124/99 che ha di fatto autorizzato, negli anni, il ricorso al contratto a termine.
Chi può avviare la vertenza? I precari ,docenti abilitati e ATA inseriti nella graduatoria dei “24 mesi” ,che non hanno già presentato ricorso e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per più di 36 mesi, anche non continuativi, con contratti non stipulati per ragioni sostitutive. Si tratta quindi di supplenze che non sono dettate dall’esigenza di supplire la temporanea assenza del titolare. Rientrano in questa tipologia le supplenze fino al 31 agosto e quelle fino al 30 giugno sui posti aggiuntivi in organico di fatto.
Come si computano i 36 mesi? I 36 mesi devono essere effettivi, sia per i docenti che per gli Ata. Non sono quindi da confondere con i 180 giorni di servizio che rendono valido l’anno ai fini della carriera per il personale docente o i 166 giorni di servizio che attribuiscono il punteggio massimo nella graduatorie per le supplenze del personale docente. Condizione necessaria per il riconoscimento dell’abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato è un servizio, anche non continuativo, di 36 mesi e 1 giorno. Ad esempio, per supplenze fino al 30 giugno, sono necessari almeno 4 contratti, anche con l’ultimo in corso di svolgimento, ciò che conta è che il totale dei mesi di servizio sia di almeno 36 mesi e 1 giorno.
Per il personale docente l’abilitazione deve essere stata conseguita prima dei 36 mesi di servizio? No, non è necessario, ciò che conta è che la si possieda al momento in cui si hanno i 36 mesi. Il servizio quindi, può essere stato prestato anche senza abilitazione
Cosa sono le supplenze sui posti vacanti e disponibili? Sono le supplenze i cui contratti non sono stati stipulati per ragioni sostitutive, cioè non giustificati dall’esigenza di sostituire l’assenza del titolare. In genere terminano il 30 giugno o il 31 agosto.
Le supplenze fino all’avente titolo sono valide al fine del computo dei 36 mesi? Si, tranne il caso in cui le supplenze siano dovute alla necessità di supplire la temporanea assenza del titolare.
I docenti possono raggiungere i 36 mesi con servizi fatti in classi di concorso diverse? Il servizio deve essere svolto nella scuola statale nella stessa tipologia di posto per il quale si hanno i requisiti (abilitazione) quindi, nel medesimo grado (tutto nella secondaria di II° o tutto nella secondaria di I° o tutto nella primaria o tutto nell’infanzia) o nel medesimo ordine (tutto secondaria, cioè I e II grado, oppure tutto tra infanzia e primaria).
Il personale ATA può raggiungere i 36 mesi con contratti su profilo diverso? No, il servizio deve essere prestato nelle scuole statali e nello stesso profilo per il quale si hanno i requisiti ( inserimento graduatoria 24 mesi) quindi, o nel profilo di collaboratore scolastico, o in quello di assistente tecnico, o in quello di assistente amministrativo o in quello di cuoco o in quello di guardarobiere o in quello di infermiere o in quello di addetto aziende agrarie
Il servizio deve essere continuativo? No, vi possono essere interruzioni.
I docenti devono possedere l’abilitazione prima dei 36 mesi? No, è sufficiente che l’abilitazione sia posseduta al momento della sottoscrizione del mandato per procedere con il ricorso.
Il servizio sul sostegno di docente specializzato vale ai fini del computo dei 36 mesi? Si, ma il servizio deve essere stato svolto per almeno 36 mesi sul sostegno.
Il servizio sul sostegno svolto da docente privo di specializzazione ma abilitato nella materia curriculare vale ai fini del computo dei 36 mesi? La questione è da approfondire con il legale perché dipende da che tipo di servizio è stato svolto ed in ragione di cosa.
I 36 mesi possono essere raggiunti anche con contratti part- time o spezzoni? Si se si tratta di part time richiesto dal supplente su posto intero. Altre situazioni sono da valutare caso per caso con il legale.
Quali sono i tempi di prescrizione? Se nel ricorso si chiede la stabilizzazione per effetto del superamento dei 36 mesi di servizio, il termine entro il quale proporre ricorso è quello ordinario di 5 anni dalla maturazione del diritto ad ottenere la stabilizzazione, cioè dal superamento dei 36 mesi. Qualora invece si volesse contestare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato, i termini non sono di prescrizione, bensì valgono quelli sono quelli decadenziali indicati dal Collegato Lavoro: invio della lettera di contestazione entro 120 giorni dalla scadenza del contratto a tempo determinato per il quale si chiede la nullità e presentazione del ricorso entro i successivi 180 giorni.
Chi ha contestato entro i 120 giorni il termine apposto all’ultimo contratto ma non ha ancora presentato i ricorso entro i successivi 180 giorni, può presentare ricorso per il superamento dei 36 mesi? Si, la contestazione del termine apposto può considerarsi integrativa rispetto alla questione del superamento dei 36 mesi di servizio
I 36 mesi devono esser maturati entro il 13 maggio 2011? No. Però è da tenere presente che la norma che dispone la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato oltre 36 mesi, il decreto legislativo 368/2001 art.5 comma 4 bis, per il personale della scuola è stata abolita dal decreto legge n.70/2011, in vigore dal 13 maggio 2011. Pertanto se la reiterazione dei contratti oltre 36 mesi è avvenuta entro il 13 maggio 2011 la norma che dispone la conversione a tempo indeterminato è valida mentre, se i 36 mesi sono stati maturati successivamente il giudice potrebbe non ritenere applicabile la stabilizzazione a causa della norma ostativa. In questo ultimo caso è necessario ricorrere al giudizio di legittimità costituzionale per la rimozione delle norme ostative.
Nel computo dei 36 mesi si considerano tutti i periodi o è da escludere il periodo dal 1 gennaio 2008 al 1 aprile 2009? Con una recente sentenza della Corte di Cassazione è stato chiarito che possono essere computati anche i 15 mesi compresi tra il 1.1.2008 e il 1.4.2009 diversamente da come era stato interpretato da alcuni giudici di merito che invece avevano considerato questo periodo di transizione non conteggiabile a seguito dell’entrata in vigore Legge n. 247/2007.
Come si può aderire al ricorso? Chi volesse presentare ricorso può rivolgersi alle strutture provinciali della FLC CGIL sotto indicate, ricordando che sono necessari i certificati di servizio per consentire l’effettuazione del conteggio con riferimento all’anzianità. Attraverso le strutture provinciali sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie, compreso il costo che in ogni caso, dovrà comprendere anche il versamento del contributo unificato a fronte di un reddito familiare superiore a 34.107,00 €, con riferimento all’anno in cui è stata presentata l’ultima denuncia dei redditi e, quindi, con riferimento all’anno 2013.
- FLC Arezzo: tel 0575393563 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- FLC Pisa: tel 050515221 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Legale di riferimento: Avv Francesca Baregi - FLC Firenze: tel.0555036249 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Legale di riferimento : Avv Barsanti Isetta Mauceri - FLC Pistoia:tel. 05733781 0573378534 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Legale di riferimento: Avv Bruni Marica - FLC Grosseto: tel. 0564459125 0564459124 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Legale di riferimento : Avv.Pippi Paola - FLC Prato: tel. 0574459220email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Legale di riferimento : Avv Gattai Alessandro - FLC Livorno: tel. 0586228432/30 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Legale di riferimento : Avv. Calderone Irma - FLC Siena: tel. 0577254807 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fare riferimento a Gilda Casciaro
Legale di riferimento: Avv Dinoi Pietro - FLC Lucca-Massacarrara: tel 058344151-0585848311 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Legali di riferimento : Avv Petroni Pierfrancesco, Poletti Michela
Per la FLC è da sempre obiettivo politico prioritario il riconoscimento e la tutela dei diritti dei lavoratori precari, l’iniziativa vertenziale è funzionale a sostenere e rafforzare questa battaglia per la quale chiediamo e auspichiamo una soluzione politica. È questo il motivo per cui la FLC ha presentato una diffida ai ministri competenti per chiedere loro atti conseguenti rispetto a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia e per attivare un tavolo di confronto che porti a risolvere il problema del precariato in tutti i comparti della conoscenza, compresi i precari della scuola docenti abilitati TFA/PAS e Ata.