Si riporta di seguito la comunicazione della FLC CGIL, trasmessa in data all'Ufficio Scolastico della Toscana, in merito alle difformità riscontrate tra la nota sulla DDI dell'USR medesimo e il contratto nazionale.
Alcuni giorni fa l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha emanato una lunga nota avente per oggetto le modalità di svolgimento delle attività in Didattica Digitale Integrata.
Sollecitato da quesiti e richieste di approfondimento da parte delle famiglie, l’USR ha inteso fornire un chiarimento interpretativo su alcuni punti riguardanti le modalità di erogazione e l’obbligatorietà della DDI.
La FLC Cgil Toscana, interpellata da iscritti e lavoratori, sottolinea che tale circolare, uscita senza alcuna informativa preventiva alle Oo. Ss., pur presentandosi come un chiarimento interpretativo delle modalità di erogazione della didattica digitale alla luce delle Linee Guida per la DDI, fornisce indicazioni che hanno ricadute sull’erogazione della prestazione lavorativa e sugli adempimenti connessi alle modalità a distanza, che sono materie di natura contrattuale a tutti i livelli, e pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di informativa alle Oo. Ss.
Entrando nello specifico di alcuni punti della circolare, si evidenzia che, per quanto attiene all’organizzazione dell’orario delle lezioni nel caso di attività didattica digitale complementare a quella in presenza, le Linee Guida prevedono che il gruppo costretto a seguire le lezioni a distanza “rispetti per intero l’orario di lavoro della classe” (come citato dalla circolare USR), ma “salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso [in neretto nelle Linee Guida]. E’ lo stesso documento ministeriale pertanto che - diversamente da quanto affermato dall’USR Toscana - sulla base di motivazioni metodologico-didattiche, permette di organizzare l’attività digitale complementare con una scansione temporale differente da quella dell’intero monte ore svolto in presenza.
Si sottolinea poi che la circolare dell’USR Toscana non fa alcuna menzione né del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla DDI del 24/10/2020 né della nota MI n. 2002 del 9 novembre 2020, che costituiscono necessari complementi alla cornice normativa sulla DDI. Relativamente alla prestazione di lavoro sono le stesse Linee Guida del Ministero ad evidenziare che l’orario delle attività didattiche (sia nella modalità a distanza sia in quella complementare) deve essere organizzato “fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL”, come del resto confermato nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla DDI, all’art. 2.
Ne consegue che, nel caso di attivazione della DDI in modalità complementare, qualora il/la docente sia in servizio in presenza, la prestazione lavorativa si intende assolta secondo l’orario di servizio settimanale e non sussiste alcun ulteriore obbligo rispetto alle attività asincrone. Esse infatti – come recita anche la già citata nota ministeriale 2002 del 9/12/2020 – rappresentano esclusivamente un’integrazione al proprio orario d’obbligo nel caso di erogazione di una prestazione lavorativa a distanza inferiore all’orario di servizio settimanale.
Pertanto, nel caso di docente in presenza e di un’organizzazione didattica con alunni sia in presenza sia a distanza che preveda per questi ultimi un monte ore di attività digitale (sincrona + asincrona) pari all’intero orario di classe, le ore in modalità asincrona assicurate dal docente non possono che configurarsi come ore di lavoro straordinario.
In conclusione la FLC CGIL Toscana, riscontrando le suddette criticità, chiederà l’apertura di un confronto all’USR Toscana per le dovute rettifiche.