La FLC CGIL di Siena esprime grande soddisfazione per la vittoria conseguita, che ha riconosciuto l’antisindacalità della condotta assunta dalla dirigente scolastica di una scuola di Siena.
La FLC aveva avviato ricorso ex art. 28 per contestare tra le altre l’omessa informativa sui criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi ubicati in comuni diversi, l’assenza di confronto e di contrattazione sui suddetti criteri nonché sul tema della promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e sull’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
Il giudice del lavoro con decreto del 04.02.2025, dopo aver richiamato le norme del CCNL di Comparto nonché il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022 evidenzia che “deve ravvisarsi che anche a livello di Contratto integrativo appare espressamente specificato che la contrattazione sugli aspetti oggetto di causa, e segnatamente l’impiego di tutto il personale dei vari plessi scolastici e gli strumenti di protezione dei lavoratori citati, doveva concludersi in tempi congrui e conformi alle necessità di organizzare tempestivamente l’avvio dell’anno scolastico”.
Ciò, tuttavia, non è pacificamente avvenuto e comunque tale principio si ricava dalla stessa interpretazione utile del CCNL posto che non avrebbe senso una contrattazione sull’impiego del personale scolastico conclusa allorquando l’anno scolastico è già a metà del suo corso. La stessa sarebbe invero non solo scarsamente efficace, ma anzi comporterebbe modifiche in corso d’opera con disservizi per gli studenti che vedrebbero mutare la disposizione del personale scolastico all’interno dei vari plessi e tra i plessi stessi.
Così, a fronte dei citati obblighi informativi in capo al dirigente scolastico (con derivata responsabilità dell’Istituto che dirige e quindi del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per quanto sopra già detto sinteticamente), sussiste una piena responsabilità della dirigente scolastica dell’Istituto resistente posto che, solo dopo l’udienza del 13 gennaio u.s., ha ripreso le contrattazioni e inviato l’informativa dovuta alle OO.SS.
Per quanto sopra detto, e quindi alla necessità di avviare e concludere tempestivamente la negoziazione sui punti citati e a fronte del termine del 30 novembre che, pur perentorio, è indicativo della necessità di concludere entro l’avvio dell’anno scolastico la contrattazione, sussiste una piena lesione dei diritti sindacali ed in particolare della effettività della contrattazione che è ancora in corso, per colpa come detto della dirigente scolastica, e che allorquando avrà termine lo sarà fortemente in ritardo, con evidenti pregiudizi per l’attività didattica posto che l’anno scolastico si è avviato già da diversi mesi e quindi con una pianta organica non oggetto di contrattazione»
Il giudice conclude accertando l’antisindacalità delle condotte operate dalla Dirigente Scolastica e segnatamente la violazione dei doveri informativi e di conclusione della contrattazione in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico, così per come sopra più dettagliatamente descritto. Infine, deve essere accolta la richiesta di parte ricorrente e imposta, sempre come prescrizione a carico dell’Istituto convenuto, la pubblicazione del presente decreto sull’albo dello stesso I.C. per giorni 7.