PROT. N. 125 DEL 13 NOVEMBRE 2015
LA SCRIVENTE ORGANIZZAZIONE SINDACALE
appreso che in occasione della pubblicazione delle graduatorie d’istituto aggiornate, le istituzioni scolastiche intendono convocare singolarmente i candidati.
preso atto che le ripetute richieste di convocazione attraverso le scuole polo non saranno effettuate nella provincia di Livorno, differentemente da altre province (per esempio Prato), preferendo convocazioni da parte di ogni istituzione scolastica
Ricorda che:
Come è noto, a partire dal 1° gennaio 2011 la legge 69/2009 obbliga tutte le pubbliche amministrazioni (comprese le Scuole) a pubblicare online tutti gli atti che precedentemente venivano pubblicati nel vecchio albo cartaceo. A partire da tale data gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La forma cartacea rimane solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale tali documentazioni.
L'articolo 32 della legge 69/2009 prevede infatti: "a far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
Il legislatore aggiunge, inoltre, al comma 5: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale"
La normativa è di particolare interesse, in questi giorni, per la pubblicazione delle graduatorie di istituto aggiornate. Posto che ogni candidato potrà controllare il proprio punteggio nella pagina personale di Istanze on line, conoscere la graduatoria per intero è un diritto dei candidati, e la pubblicazione on line, sui siti delle scuole, delle graduatorie epurate dai dati sensibili coperti da privacy è un diritto sancito dalla legge.
E’ appena il caso di ricordare che la scelta di convocazioni simultanee nella provincia, metterà in difficoltà i docenti aventi diritto, costringendoli a “scelte a distanza”. La precisa situazione dei posti disponibili inoltre non è conosciuta dalla scrivente organizzazione né dagli interessati.
Quest’ultima affermazione si complica con le indicazioni verbali ricevute da parte dell’AT Livorno alle scuole, (più volte segnalate dai docenti precari e dalla scrivente O.S.), di non ottemperare a quanto stabilito dalla nota ministeriale n.1949 del 10/9/2015 e di apporre il termine fino all’avente diritto anche per gli aspiranti in seconda fascia nominati sulla materia. Tale modo di procedere renderà possibile, anche a chi doveva avere il termine della supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, di effettuare una illegittima nuova scelta sul posto.
Nell’ipotesi che sugli albi pretori delle scuole non vengano pubblicate le graduatorie, come richiesto dalla legge, riteniamo inoltre che ci sia l’impossibilità per le organizzazioni sindacali di esercitare un controllo sulla trasparenza delle procedure e una violazione di legge.
Non viene assolto quindi:
- quanto stabilito dalla L. 69/15 art. 32 comma 1. 5. :A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale
- quanto stabilito dal D.lgs 33/2013 art. 23 comma c.
La scrivente organizzazione quindi riterrà illegittime le convocazioni effettuate in assenza della pubblicazione sugli albi delle graduatorie aggiornate.
La segretaria provinciale FLC CGIL Livorno
Patrizia Villa