Nei Collegi Docenti di inizio d’anno ci troviamo a dover deliberare su materie contenute nella legge 107: manteniamo salda la nostra dignità e non abbandoniamoci al senso di rassegnazione che ci assale di fronte all'avanzare degli eventi.
Ci sono alcune azioni che possiamo attuare, scuola per scuola, nel valutare le proposte fatte dai dirigenti scolastici ,al fine di arginare gli effetti negativi della legge 107, confidando, nel contempo, in un esito positivo delle azioni legali che i sindacati, unitariamente,stanno già avviando (v. documento unitario http://www.flcgil.it/files/pdf/20150825/documento-unitario-risparmiamo-alla-scuola-gli-effetti-piu-deleteri-della-legge-107-15.pdf )
La scelta delle proposte deliberate dal Collegio dipende dalla compattezza del collegio dei docenti di ogni singola scuola e va differenziata anche in base all’ordine di scuola. E’ pertanto consigliabile l’organizzazione di assemblee sindacali preventive e/o incontri collegiali nei quali concordare la linea da tenere al Collegio.
Vi proponiamo di seguito una serie di indicazioni operative immediatamente adottabili e invitiamo tutti i lavoratori della scuola a segnalarci azioni eventuali iniziative ed altre azioni utili che possono essere diffuse al nostro indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Incarichi, referenze, funzioni strumentali
La legge 107 non obbliga il dirigente scolastico a nominare il 10% dei docenti perché il testo recita che egli “può” nominare, dandogli la possibilità di procedere in modo diverso: quindi, tolti i 2 collaboratori previsti dal CCNL, è possibile rifiutare che vengano individuati altri membri dello “staff”.
La legge 107, nel consentire al dirigente scolastico di nominare il 10% dei docenti per incarichi organizzativi e didattici ( comunque dall’anno scolastico 2016/2017), come anche di valutare sul piano didattico i docenti, in realtà entra in contraddizione con altre norme non abrogate che attribuiscono al dirigente scolastico compiti organizzativi e amministrativi e alla delibera del collegio dei docenti compiti di natura didattica.
Inoltre, gli articoli 4 e 5 del regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) attribuiscono al Collegio la competenza di individuare gli organismi da costituire, nonché componenti e coordinatori di tali organismi;
Ricordiamo a tutti che le prerogative del Collegio vanno rispettate dal dirigente scolastico, lo sottolinea la stessa legge 107 al comma 78, l’articolo 21 della legge 59/97 così come il Regolamento dell’Autonomia, nonché il DLgs 297/94 sugli Organi collegiali, le cui competenze – lo sottolinea la stessa legge 107 (comma 78)- vanno rispettati dal dirigente scolastico.
Appare chiaro, come sia nell’interesse di tutta la scuola e della comunità educante che il dirigente scolastico condivida, in collegio docenti, quali siano “le attività e gli incarichi utili/necessari” per il buon funzionamento della scuola (oltre alle funzioni strumentali), attività e incarichi da inserire ed approvare nel POF (ad esempio gli incarichi di responsabile di plesso/sede, di coordinatore dei progetti, di coordinatore di classe, di responsabile di area/indirizzo/laboratorio, ecc.).
È altresì nell’interesse della scuola e della comunità educante che il dirigente scolastico condivida e non imponga i criteri di attribuzione delle risorse del bonus nell’unica sede oggi esistente e deputata dalle norme, la contrattazione. Il tutto tramite l’intesa negoziata con le RSU.
Nei casi di scarsa compattezza del Collegio, occorre valutare l’opportunità di inserire i colleghi più combattivi in alcuni compiti cruciali quali l’eventuale commissione per l’elaborazione del POF triennale (che è rimandato per adesso a gennaio) per non lasciare all'entourage del dirigente la possibilità di operare liberamente, mirando, per esempio, a favorire il reclutamento e la valorizzazione di alcuni docenti o di cattedre (scuola secondaria), piuttosto di altri.
POF triennale
Al POF annuale è essere legata la concessione dell’organico potenziato e, di conseguenza, le possibili stabilizzazioni per i precari. Si suggerisce di prevedere ogni possibile necessità e di collegare strettamente al POF i criteri proposti per la costituzione dell'organico potenziato.
Nelle richieste prestiamo particolare attenzione a tentare di ripristinare almeno in parte le ore di disciplina ingiustamente sottratte dalla Gelmini. E’ vero che il reale fabbisogno complessivo di ogni istituzione scolastica scaturirà dal piano triennale dell’offerta formativa da definire entro il 15 gennaio per il triennio 2016-2019, e quindi dall’anno prossimo, ma l’organico aggiuntivo viene assegnato subito già da quest’anno e quindi determinerà, inevitabilmente, dei vincoli anche per gli anni successivi. Di conseguenza appare più che ragionevole pensare che il fabbisogno di docenti da segnalare tra il 21 settembre e il 15 gennaio di fatto anticipi, sostanzialmente, anche l’impiego funzionale futuro dei docenti assegnati. Se ciò è fondato, sarebbe opportuno attivare sin da subito progetti o programmare interventi mirati per migliorare l’offerta formativa in modo da traguardare anche le necessità per il triennio successivo. Precisare nella delibera che l’organico potenziato affiancherà l’attività curriculare e quindi non potrà essere utilizzato per le supplenze.
Comitato di valutazione
Lo stesso ministero ha consigliato le scuole di aspettare ad eleggere il Comitato di valutazione. Ma elle sedute del Collegio dei docenti e poi nel Consiglio di Istituto, dedicate alla programmazione delle attività, qualora si ponga nell’immediato la necessità di scegliere, secondo la legge 107/15, i membri del Comitato di valutazione, occorre procedere nella seguente maniera:
- chiedere che, al momento attuale, il comitato di valutazione venga istituito esclusivamente nelle more di quanto previsto dal CCNL 2006/2009, ovvero esclusivamente per la valutazione dei docenti neo immessi in ruolo. Chiediamo altresì che tutto ciò sia messo a verbale.
- Nel caso in cui il primo punto non sia raggiungibile per decisione del collegio:
- dichiarare esplicitamente quali sono le ragioni che consigliano di utilizzare le risorse del bonus secondo la prassi democratica e condivisa della negoziazione (le ragioni sono declinate nella prima parte di questo scritto e nella posizione unitaria dei cinque sindacati rappresentativi);
- proporre pertanto di eleggere nel Comitato di valutazione solo quei colleghi che, operando nella piena legittimità dei loro poteri, una volta eletti si batteranno affinché i criteri vengano devoluti alla sede negoziale;
- fare in modo che chi si candida ad essere eletto nel Comitato di valutazione dichiari a verbale che si comporterà come sopra delineato (astensione dall’individuare i criteri di valutazione. Assegnazione dei criteri alla sede negoziale, e contestuale impegno a partecipare pienamente al Comitato in fase di valutazione del periodo di prova dei docenti neo immessi in ruolo). Nei collegi, bisognerebbe comunque proporre che i colleghi votati in collegio si limitino ai compiti legati alla valutazione dei neo-immessi in ruolo, rifiutando qualsiasi implicazione con la valutazione del merito.
RAV
Ricordiamo che il RAV, prima di essere pubblicato, va discusso in collegio. In realtà la norma non lo impone, ma rinunciare a questa discussione significa depotenziare il collegio su un argomento che lancia i risultati dei quiz invalsi come unico vero criterio di valutazione (e quindi di finanziamento) delle scuole. E’ importante, eventualmente, raggiungere una maggioranza su una dichiarazione di non condivisione del RAV da parte del collegio, sebbene questa non vincoli il dirigente che può comunque pubblicarlo.
Alternanza scuola-lavoro
Dove si hanno i rapporti di forza occorre impedire l’individuazione delle ditte private in assenza del registro delle ditte autorizzate, da parte del dirigente, dichiarando che non sussistano le condizioni per deliberare. Nelle tante realtà nelle quali ciò non è realistico, è consigliabile imporre dei processi preventivi di condivisione didattico-educativa dei percorsi che, comunque, devono svolgersi nei periodi di lezione. Facciamo valere la nostra esperienza sul campo al fine di limitare l'intervento degli imprenditori rivendicando il valore didattico delle pratiche costruite negli anni passati negli istituti tecnici e professionali.
Supplenze – La Legge di stabilità (non la Legge 107, quindi) impone il divieto di nomina del supplente per il primo giorno di assenza. I dirigenti provano a far varare forme fantasiose di banca ore che potrebbero togliere ore di lezione per trasformarci in tappabuchi. Alla scuola primaria occorre deliberare, come di consueto, il progetto di utilizzo delle copresenze che impedisca il loro utilizzo per le supplenze. Ricordiamo che è ancora in vigore la Legge Gelmini che prevede che le ore di ex copresenza siano utilizzate per estendere il tempo pieno e per arricchire l’offerta formativa; non si cita mai l’esigenza di coprire le assenze. Occorre pretendere disposizioni scritte del dirigente su ogni aspetto:
sulla impossibilità di derogare temporaneamente al tetto massimo di capienza delle aule in caso di divisione degli alunni, che deve essere esplicita. Sarebbe consigliabile che ogni classe evesse scritta sulla porta la capienza onde evitare di doversi impegnare in complicate indagini. Tali informazioni sono contenute nel piano della sicurezza della scuola che è obbligatorio e pubblico.
E' da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti, del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa, nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni nelle vari classi; ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma costituisce di fatto, rischi per la sicurezza. Inoltre tale modalità comporta che i collaboratori scolastici si facciano carico degli spostamenti degli alunni e spesso anche delle sedie, cosa non regolare e pericolosa.
Nel caso del sostegno, assolutamente inopportuno togliere ore all'alunno anche se si viene mandati a supplire sulla propria classe, restando da soli, in presenza anche dell’alunno certificato. Il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che "l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto.
Negli altri ordini di scuola bisogna contrastare modelli orari volti a ritagliare frazioni di orario da dedicare alle supplenze o evitare le pessime pratiche di scambio, come ad esempio quelli tra la sorveglianza durante le assemblee d’istituto con giorni di supplenza.
Per le sostituzioni del personale ATA, cominciamo a lanciare l’idea che, in caso di assenza, la scuola dovrà inevitabilmente subire una riduzione del servizio, poiché i collaboratori scolastici, già oberati di lavoro e vessati affinché sopperiscano ad eventuali carenze da parte della ditta esterna addetta alla pulizia, non possono effettuare un orario giornaliero superiore a 9 ore tanto più se quest'orario dovesse divenire strutturale e non saltuario. Segnaliamo che su questo tema il MIUR ha emanato una circolare correttiva http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-chiarimenti-sulle-limitazioni-alle-supplenze-di-docenti-e-ata-previste-dalla-legge-di-stabilita-2015.flc
Qualsiasi disponibiltà alla sostituzione dei colleghi assenti (docenti ed ATA) ha carattere puramente volontario e va retribuita a carico del MOF prima di tutto dagli appositi fondi per le sostituzioni dei colleghi assenti. E' evidente che tali fondi non saranno sufficienti in mancanza di supplenze e dovranno ricadere sul FIS. Aggiungiamo che per gli ATA non è previsto alcun fondo e rischiamo che, se si dovessero mettere in pagamento le supplenze, il FIS venga in gran parte assorbito da queste attività. Questo modo di agire rientra nelle intenzioni della L. che si dilunga su intenzioni ridondanti che poi non trovano gambe nei fatti? La messa a recupero per i collaboratori scolastici non deve avvenire a forfait ma per ore in più effettivamente lavorate. Al di là dello straordinario (voce non esistente nel ns contratto), l'intensificazione che ne deriva non ottiene un riconoscimento effettivo in quanto, sobbarcarsi il lavoro di un altro collega, anche se spartito fra più persone (spesso 1 o 2), dovrà essere retribuita dal momento che ci sono stati rilievi del MEF sulla prassi dello scambio tempo/lavoro in uso nelle scuole (recuperi anziché pagamenti)
Organici ATA e sicurezza
La riduzione degli ATA di questi anni ha messo in ginocchio le scuole. Pochi però riflettono sul fatto che la mancanza di personale in segreteria fa ricadere molte mansioni burocratiche sulle spalle dei docenti e la mancanza di collaboratori scolastici mette a rischio pulizie e sorveglianza. Essendo i docenti responsabili della sicurezza degli alunni, in mancanza di un collaboratore scolastico, occorre intensificare l'azione di sorveglianza. In questo caso, richiediamo oradine scritto, che puntualmente impugneremo, per svolgere qualsiasi compito legato alla gestione burocratica della scuola, nonché di effettuare mansioni abitualmente assegnate ai collaboratori scolastici, quali: apertura del cancello, ricezione delle telefonate, ecc... Segnaliamo al Dirigente, in qualità di responsabile, ogni mancanza della scuola in termini di sicurezza in modo chiaro e inequivocabile con fatti e dati riscontrabili, evitiamo denunce generiche assolutamente inutili. Lavoriamo con gli RLS e gli RSPP per avere indicazioni su quali punti segnalare per imporre ai dirigenti di dichiarare all’amministrazione l’impossibilità di lavorare in sicurezza.
Consiglio d'Istituto
Prima che venga richiesta la costituzione del comitato di valutazione, come inteso nella L.107, cerchiamo di rapportarci con i genitori e gli studenti per costituire un nucleo che segua comportamenti condivisi.