Al personale immesso in ruolo che abbia un pregresso servizio di precariato la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo ai fini giuridici ed economici i primi 4 anni per intero e per i 2/3 il periodo eccedente (comma 5 art. 485 del Dlgs 297/94 e comma 13, art. 4 del Dpr n. 399/88).
Alla luce delle sentenze numero 31149 e 31150 del 28/11/2019 con le quali viene affermato che debba essere disapplicata la normativa interna che prevede la valutazione parziale del pre-ruolo: primi 4 anni per intero e i restanti nella misura di 2/3, con recupero del restante 1/3 al raggiungimento dell’anzianità di anni 18, ridotti a 16 per i docenti della scuola secondaria di II grado. Con conseguente valutazione del pre ruolo in misura intera.