Assemblee degli studenti e (presunti) obblighi dei docenti, una questione irrisolta

 

Nessun obbligo di presenza per i docenti

L’assemblea studentesca è stata introdotta dall’art. 43 del DPR n. 416/74 e successivamente confermata dal D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che, agli artt.12, 13 e 14, ha riproposto letteralmente le medesime norme contenute nel precedente decreto agli artt. 42, 43 e 44.

L’art. 12 del D. 297/94 prevede che “Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola”.

L’art. 13 comma 1 precisa che “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Al comma 6° del medesimo articolo è prevista la possibilità di svolgere, nei limiti di una al mese, sia l’assemblea di istituto fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, l’assemblea di istituto durante l’orario delle lezionI. Al comma 8 si dispone che “All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.

Già una precedente Circolare, la 312/79 prot. 3856 al paragrafo VI n. 2, in tema di presenza all’assemblea di istituto del preside e degli insegnanti, ribadendo quanto già previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 416/74 sulla possibilità di assistenza del preside o di un suo delegato e degli insegnanti che lo desiderino precisa che “...né il regolamento interno dell’istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all’assemblea, né tale divieto può essere posto dal regolamento dell’assemblea studentesca”. Inoltre il paragrafo XI (Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici), dopo aver previsto, per le scuole che non dispongono di locali sufficientemente capienti, la possibilità di utilizzare altri locali senza alcun onere a carico del bilancio della scuola, dispone che “In relazione al previsto obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell’assemblea […] si chiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti”.

Come si può vedere le norme citate non impongono ai docenti alcun obbligo di presenza alle assemblee di istituto degli studenti.

Ad avvalorare definitivamente questa tesi è intervenuta la sentenza del giudice del lavoro di Cagliari (n. 1179/2007): “la lettura dell’art. 13 D.Lgs n. 297/1994, in cui è confluito l’art. 43 del Dpr 416/1974, ed in particolare il comma VIII” […] evidenzia univocamente l’insussistenza di alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche.

Anche in relazione al tema della vigilanza sugli alunni minori non sussiste alcun dubbio: il dovere di vigilanza e la conseguente responsabilità dei docenti ex artt. 2048 codice civile e ART. 61 L.312/80 sono connessi allo svolgimento delle attività didattiche e/o delle altre attività ad essa strettamente correlate (es. visite guidate e viaggi di istruzione) contenute nel PTOF e deliberate dagli organi competenti. Le assemblee studentesche non sono annoverabili tra queste ultime: rappresentano un diritto soggettivo, come chiaramente indicato dal già citato art.12 D.lgs 297/94, e non sono in alcun modo di competenza degli organi deliberanti.

Rilevazione delle presenze degli alunni da parte del docente della prima ora

Nel 2003 è stata prodotta la nota Miur n. 4733/A3, con la quale il Ministero, investito del problema se le assemblee studentesche fossero da considerare utili ai fini del raggiungimento della soglia di validità dell'anno scolastico (200 giorni), nel chiarire in senso positivo la questione, affermò anche che “l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni”.

Sulla base di questa nota, in occasione delle assemblee studentesche i Dirigenti Scolastici impongono ai docenti in servizio la prima ora di essere presenti per effettuare la rilevazione delle presenze, all'inizio dell'orario consueto delle lezioni.

A parere di questa O. S. l'indicazione di rilevare le presenze contenuta nella nota Miur non è coerente con le norme contenute nel D.lgs 297/94. Inoltre, per la gerarchia delle fonti, le norme primarie come il citato D.lgs prevalgono sulle norme di carattere secondario come la suddetta Nota del Miur che pertanto non può essere usata per legittimare un obbligo che la norma non impone.

L'assemblea studentesca infatti è un diritto degli studenti che la normativa vigente lascia alla loro completa responsabilità, sottraendola a qualsiasi tipo di intervento del dirigente scolastico e dei docenti. Gli studenti hanno il diritto di partecipare o meno all’assemblea richiesta dai loro stessi rappresentanti ma non ne hanno l’obbligo, trattandosi di un diritto rimesso alla esclusiva coscienza civica e sociale di chi ne è titolare; nessun regolamento assembleare può imporre una partecipazione obbligatoria.

D'altronde il riferimento al computo dei 200 giorni da parte della nota ministeriale è funzionale esclusivamente al rispetto della soglia minima imposta agli istituti scolastici per la validità dell'anno scolastico e non può introdurre obblighi di presenza degli alunni non previsti dalla suddetta norma di legge.

Questa interpretazione trova conferma nella sentenza del Tribunale di Avezzano del giugno 2012, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza n. 129/2013, che annulla sanzione irrogata dal dirigente a 3 docenti, incolpati di non essersi presentati a scuola e di aver contestato l’ordine di servizio. Il DS invocava a sostegno dell’obbligo la nota del Miur del 2003 (n. 4733/A3). Il giudice del lavoro di Avezzano nella sentenza n. 431/2011 ha evidenziato che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Dirigente scolastico nei confronti di due docenti “risultano fondati su una non corretta interpretazione della nota del Miur n. 4733/A3 del 26.11.03”, predisposta dal Ministero per chiarire quale tipologia di assemblea studentesca sia da considerare utile ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 200 giorni di lezione per anno scolastico. A tal fine, la predetta nota ministeriale - come ricostruito dal magistrato - chiarisce che tra le assemblee studentesche d’istituto, le quali possono essere indette una volta al mese durante l’orario delle lezioni, solo e soltanto alcune tipologie di assemblea (per così dire “speciali”) sono da considerare come “lezioni” e pertanto tali da concorrere al computo dei 200 giorni. Si tratta delle assemblee d’istituto previste dall’articolo 13, comma 6 del D.Lgs. 297/94 (aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, ai quali partecipino esperti) e quelle di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo (destinate allo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo). Le assemblee studentesche, per così dire “ordinarie”, quelle cioè che gli studenti richiedono solitamente, non costituiscono invece “giorno di lezione”, e non concorrono ai 200 giorni di lezione.

In conclusione, a parere di questa O. S. le norme attualmente vigenti permettono di affermare che i docenti non hanno alcun obbligo connesso alle assemblee studentesche.

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