Nelle scuole continuano a persistere dubbi interpretativi sulla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari ai sensi dell’art. 15.2, per cui vogliamo chiarire una volta per tutte i dubbi relativi alle seguenti questioni:
1) un Dirigente Scolstico può negare il permesso richiesto, ad esempio motivando il diniego con esigenze di servizio?
2) il permesso va richiesto con un tempo minimo di preavviso?
3) quanti sono i giorni di permesso di cui ha diritto un docente?
1) Questa O.S. fa presente che, sulla base della disciplina contrattuale, se il personale chiede di poter fruire di permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. È sufficiente pertanto comunicare alla scuola la volontà di fruire del permesso e indicare i motivi per cui si chiede anche attraverso una semplice autocertificazione.
Tale diritto è assoluto, non subordinato né a ragioni organizzative né alla sussistenza o meno di eventuali oneri aggiuntivi per l’amministrazione. E’ eslcusa la preventiva autorizzazione/concessione da parte del Dirigente Scolastico e pertanto alla richiesta non può essere opposto alcun diniego, neanche se motivato con esigenze di servizio. A supporto del principio contrattuale sono intervenute anche alcune sentenze, come ad esempio quella del Tribunale di Milano - sez. lavoro - n. 2272 pubblicata il 08/10/2019 e del Tribunale di Fermo - sez Lavoro n. 50 del 26/05/202.
2) Il contratto non fa menzione di tempi minimi di preavviso; è ovviamente preferibile comunicare quanto prima all’amministrazione quando si intende fruire di un permesso, ma, anche nel caso di necessità urgente, l’amministrazione non può opporre alcun diniego.
3) Per un docente i giorni complessivi di permesso per motivi familiari o personali sono nove, perché ai tre previsti dall’art. 15.2 si possono aggiungere ulteriori sei giorni che il contratto mette a disposizione dei docenti. Questi sei giorni possono essere presi come ferie (in questo caso vanno richiesti ai sensi dell’art 13.9 e possono essere negati dall’amministrazione), oppure fruiti come permesso retribuito (in questo caso vanno richiesti ai sensi dell’art. 15.2 e – come abbiamo già spiegato – non possono essere negati dall’amministrazione).
Anche in questo caso il principio contrattuale è supportato da pronunciamenti della magistrature: la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra afferma: “[ …] se il personale docente chiede di poter fruire dei sei giorni non come ferie, ma come permessi retribuiti “per motivi personali e familiari” […] tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda […] e non è subordinato nemmeno alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale sostituzione, non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’Amministrazione […]”