Le OO.SS. provinciali di Firenze ricevono quesiti che riguardano le corrette procedure cui attenersi in caso di sciopero nella scuola, in modo particolare riguardo a: comunicazione dell’adesione o meno da parte del personale scolastico; comunicazione dello sciopero alle famiglie; precettazione per la formazione dei contingenti; comportamento da tenere rispetto alle attività funzionali convocate nella giornata di sciopero, comprese quelle con delibere obbligatorie.
In premessa si fa presente che la materia è regolata dalla Legge 146/90, dal relativo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, nonché dal protocollo in materia siglato nelle singole scuole tra D. S. e Oo. Ss.
In ordine ai quesiti.
COMUNICAZIONE SULLE PROPRIE INTENZIONI
Il personale scolastico è libero di:
- dichiarare la propria intenzione di scioperare; la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile
- dichiarare la propria intenzione di non scioperare
- dichiarare di non aver ancora maturato alcuna decisione
- NON dichiarare alcunché, senza incorrere in alcun tipo di infrazione
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
La scuola ha obbligo di avvisare sia i lavoratori sia le famiglie che è stato indetto uno sciopero.
Verso le famiglie il Dirigente Scolastico deve emanare un avviso, con almeno 5 giorni di anticipo, in cui illustra le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
NON è compito del personale scolastico avvertire le famiglie.
PRECETTAZIONE E FORMAZIONE DEI CONTINGENTI
La formazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili è prevista esclusivamente per poche e ben circoscritte casistiche, tassativamente previste dall’Accordo sulle norme di garanzia.
Per le scuole di Firenze e provincia si tratta di: vigilanza sui minori nell’Educandato, anche nelle ore notturne; attività di cura e allevamento del bestiame nell’azienda agricola dell’Istituto Agrario.
Quindi ad esempio per l’apertura della scuola, per la vigilanza all’ingresso della sede o degli altri plessi o per qualsivoglia attività didattica non è prevista alcuna precettazione né formazione di contingenti. Non è possibile quindi alcun provvedimento unilaterale da parte della Dirigenza.
Anche in occasione dello sciopero del 30 maggio 2022 pertanto non è prevista la formazione di alcun contingente, ad eccezione dei casi citati.
COMPORTAMENTO IN CASO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI PROGRAMMATE
Le attività funzionali collegiali programmate (ai sensi del CCNL 2006-2009, art. 29, comma 3) in coincidenza con l’astensione dal lavoro non possono essere spostate ad altra data prima dello sciopero. Le riunioni previste infatti si svolgono con il personale non in sciopero, il quale è tenuto a parteciparvi. In caso di impossibilità a deliberare (mancanza di partecipanti e/o numero legale) tali riunioni possono essere riconvocate, ma nel rispetto delle ore previste dal CCNL. Le ore funzionali del personale in sciopero vanno comunque conteggiate nel computo del tetto massimo delle 40 ore.